Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 30-03-2011, n. 13126 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 26 ottobre 2010 II Tribunale di Napoli – Sezione per il Riesame – rigettava l’appello proposto da A.A. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari da scontarsi presso l’abitazione paterna.

Propone ricorso nell’interesse di A.A. il suo difensore, deducendo vizio di motivazione per non avere il Tribunale motivato sulle ragioni per le quali avrebbe per un verso confermato il rischio di recidivanza e l’insufficienza del decorso del tempo ai fini di una modifica in melius della misura e per altro verso affermato l’inidoneità della misura richiesta ove scontata in luogo diverso da quello del commesso reato. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Premesso che l’odierno ricorrente è indagato per delitti di rilevante allarme sociale (rapina a mano armata e violenza sessuale), il Tribunale del Riesame ha correttamente valutato sia la personalità dell’indagato, desumendola oltre che dalla intrinseca gravita dei fatti per i quali è stata emessa la misura anche dai precedenti specifici indicativi di una personalità aggressiva e violenta, sia l’ininfluenza del trascorrere del tempo ai fini dell’attenuazione della misura.

Quanto all’omessa motivazione in punto di ritenuta incongruità della misura invocata (arresti domiciliari) il difensore afferma che potendo tale misura scontarsi presso l’abitazione del genitore sita in Brescia, la distanza tra il luogo del commesso reato e il luogo di detenzione domiciliare avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal Tribunale che si è invece limitato a valutare altri elementi ritenuti oggi secondari.

Tale rilievo non è fondato in quanto, sia pure implicitamente, il Tribunale – avendo posto l’accento sulla estrema gravita del fatto e sull’indole aggressiva e violenza dell’indagatola inteso escludere in radice l’applicabilità di una misura meno grave anche laddove scontata in altro luogo rispetto a quello teatro del delitto, ritenendola del tutto inadeguata in rapporto alla estrema gravita del fatto.

Segue al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va altresì disposta ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente trovasi detenuto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *