Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 30-03-2011, n. 13112 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 6 Febbraio 2009 al termine di rito abbreviato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha condannato il Sig. F. alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione perchè ritenuto colpevole del reato continuato di violenza sessuale tentata e consumata e di lesioni personali in danno di più persone nell’arco di tempo che va dal 19 settembre all’8 ottobre 2006.

Avverso tale sentenza il Sig. F. propose appello, chiedendo l’assoluzione da tutte le contestazioni e, in subordine, l’applicazione dell’ipotesi attenuta ai sensi dell’ultima parte dell’art. 609-bis c.p. e delle attenuanti generiche, nonchè l’esclusione della recidiva contestata e ritenuta esistente dal primo giudice.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato il giudizio di colpevolezza. Alle pagine 3 e seguenti della motivazione la Corte territoriale esamina gli elementi di prova esistenti con riferimento ai singoli episodi contestati. Muovendo dalla certa attribuibilità all’imputato degli episodi criminosi commessi in danno delle persone offese P. e C. (episodi peraltro non oggetto di contestazione nel presente procedimento), la Corte territoriale ritiene attribuibili allo stesso anche quelli commessi in danno delle persone offese M. e B. in epoca prossima, nella stessa zona della città e con analoghe modalità. Così accertati i fatti, la Corte di Appello ha respinto le richieste dell’appellante volte ad ottenere l’applicazione dell’ipotesi attenuata prevista dall’ultima parte dell’art. 609-bis c.p. e un più mite trattamento sanzionatorio; ha, infine, confermato l’applicazione della recidiva reiterata e specifica per essere l’appellante stato condannato in precedenza anche per reato contro la persona.

Propone ricorso il Sig. F., lamentando:

1. vizio di motivazione in relazione ai reati commessi in danno delle parti offese M. e B. (capi C, D, E, F). Osserva il ricorrente che una volta esclusa la fondatezza del ragionamento della Corte con riferimento all’episodio C. (erroneamente datato al mese di novembre 2006 e verificatosi, invece, il 16 novembre 2004) viene meno la fondatezza dell’ipotesi delle condotte seriali attribuibili ad un unico "maniaco". Inoltre, l’esame delle dichiarazioni rese dalle Sigg.re M. e B. evidenziano una scarsa se non nulla aggressione alla sfera sessuale, così ancora di più indebolendo la ricostruzione operata dai giudici di appello;

2. vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata prevista dall’ultima parte dell’art. 609 c.p. Il ricorrente evidenzia l’illogicità del ragionamento secondo cui l’aggressività delle condotte e le loro modalità nonchè la rilevanza dell’invasione della sfera sessuale impedirebbero di accogliere l’istanza difensiva. Tale ragionamento certamente non può operare per i casi M. e B. proprio in base al racconto che le stesse donne hanno offerto;

3. errata applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4. Osserva il ricorrente che egli al momento dei fatti non era stato dichiarato recidivo (lo sarà solo con sentenza divenuta definitiva il 19 gennaio 2007) e che non è corretto applicare la recidiva reiterata senza che vi sia stata precedente e formale dichiarazione di recidiva.
Motivi della decisione

Il ricorso merita parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere annullata nei termini di seguito specificati.

1. L’esame degli atti, imposto dalla puntuale contestazione mossa col ricorso alla datazione dell’episodio Casula accolta con la sentenza impugnata, ha consentito a questa Corte di rilevare che effettivamente la Sig.ra C., sentita a verbale il 21 novembre 2006 (fogli 66 e 67 del fascicolo), ha riferito di essere stata oggetto di aggressione in data 16 novembre 2004. Ciò impone di escludere la coerenza e logicità del ragionamento effettuato dai giudici di appello nella parte in cui fonda sulla sostanziale prossimità temporale dei vari episodi, ivi compreso l’episodio Casula, il giudizio di responsabilità per tutti gli episodi in contestazione. Tale errore di fatto, che certamente mina in radice la sostenibilità del ragionamento della Corte territoriale, sembra avere influito anche sulla complessiva valutazione che i giudici di appello hanno dato della condotta del ricorrente e delle caratteristiche dei singoli episodi.

Ed infatti, mentre appare del tutto logico che il rinvenimento di un particolare dell’abbigliamento del ricorrente sul luogo di un’aggressione sia considerato dai giudici di appello come riscontro decisivo ai fini della identificazione dell’autore della stessa, una volta escluso che le dichiarazioni Casula abbiamo la rilevanza decisiva che è stata loro erroneamente attribuita, occorrerà che i giudici di merito procedano partitamente ad un attento esame delle risultanze processuali relative a ciascuno degli ulteriori episodi contestati, e ciò anche al fine di valutare in concreto la C riconducibilità a mezzo degli stessi entro i limiti di applicazione dell’ultima parte dell’art. 609-bis c.p..

2. Così esaminati i primi due motivi di ricorso, la Corte osserva che, per la censura contenuta nel terzo dei motivi, occorre distinguere il tema degli effetti conseguenti alla pronuncia della recidiva reiterata, che richiedono che essa sia stata formalmente riconosciuta dal giudice (Prima Sezione Penale, sentenza n. 40605 dell’8-21 ottobre 2009, rv 245521), da quella della possibilità per il giudice di applicare tale aggravante anche in assenza di precedente formale dichiarazione di esistenza della recidiva semplice; si tratta di possibilità che è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza con valutazioni che questa Corte condivide (si veda per tutte la sentenza della Seconda Sezione Penale, n. 18701 del 7-18 maggio 2010, rv 247089).

Quanto, poi, al sindacato circa l’applicabilità in concreto della recidiva, si è in presenza di valutazioni che appartengono alla sfera del giudizio di merito, come ricordato dalle Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 35738 del 27 maggio-5 ottobre 2010 (rv 247838), la quale afferma che "operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole" la recidiva deve essere oggetto di specifico esame del giudice, cui spetta "verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali".

Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna inflitta per i capi C, D, E ed F della rubrica ed alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, altra Sezione, per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi affermati con la presente decisione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi C, D, E ed F e conseguentemente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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