Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 30-03-2011, n. 13111 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 1 Dicembre 2008, il Tribunale di Savona ha condannato il Sig. C. alla pena di sette anni di reclusione e 40.000,00 Euro di multa in relazione al reato previsto dall’art. 81 cpv c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 fatti commessi dal (OMISSIS); con recidiva specifica e reiterata. Il Tribunale ha, invece, assolto l’imputato per una parte delle condotte contestate, quelle relative ai fatti collegati agli eventi del 22 Dicembre 2005, data dell’arresto. La sentenza applicava altresì al Sig. C. le pene accessorie della revoca della patente di guida e della espulsione.

A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello di Genova ha confermato la prima decisione, respingendo i motivi volti all’applicazione dell’attenuante speciale prevista dal citato art. 73, comma 5 e delle circostanze attenuanti generiche, all’esclusione delle recidiva e alla revoca delle pene accessorie. La Corte ha escluso l’occasionalità della condotta e rilevato come la presenza di una famiglia non abbia impedito la commissione di ripetuti reati, così dovendosi escludere l’applicazione delle attenuanti invocate.

Tali conclusioni, unite alla gravità dei precedenti penali, di cui uno specifico, impediscono l’esclusione della recidiva e impongono di confermare il giudizio di pericolosità posto a base dell’ordine di espulsione.

Avverso tale decisione il Sig. C. propone ricorso tramite il Difensore. Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti, all’entità della pena e alla mancata applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2007.

In particolare:

a) erroneamente la Corte ha escluso l’applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 sulla base delle sole modalità della condotta, e cioè del rinvenimento di bilancino di precisione e rubrica con numeri telefonici e indicazione di cifre accanto ai nomi ivi riportati;

b) erroneamente la Corte ha privato di significato ai fini dell’applicazione dell’art. 62-bis c.p. la circostanza che l’imputato ha costituito un nucleo familiare regolare, segno di volontà di modificare uno stile di vita che in passato lo aveva condotto a commettere reati;

c) erroneamente la Corte ha omesso di considerare, quanto all’applicazione dell’art. 99 c.p., la risalenza dei reati e l’incidenza di tale elemento sulla scelta rimessa alla decisione non obbligata del giudice;

d) erroneamente la sentenza ha omesso di motivare in ordine alla richiesta di applicazione del condono ex L. n. 241 del 2007, con conseguente nullità della decisione.

Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida e a quella dell’espulsione. Inoltre, nessuna motivazione è stata fornita dalla Corte di Appello con riferimento al motivo di impugnazione concernente la patente di guida.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che il ricorso meriti di essere accolto limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria concernente la patente di guida, sanzione meramente facoltativa che può essere applicata D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 85. Nessuna motivazione è stata addotta dalla Corte di Appello in ordine allo specifico motivo di impugnazione, nè risulta dal provvedimento impugnato alcun collegamento tra le condotte contestate e l’utilizzo di un’autovettura. La sanzione deve, pertanto essere revocata difettandone prova di specifici presupposti e non sussistendo alcuna motivazione sul punto.

Vanno, invece, respinti tutti i restanti motivi di ricorso.

La Corte di Appello ha, pur sinteticamente, fornito puntuale motivazione circa le ragioni eh impongono di escludere l’applicazione delle invocate circostanze attenuanti e di applicare, invece, la contestata recidiva.

Va premesso che in questa sede il ricorrente non può introdurre censure circa al ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, salvo che sussista una manifesta illogicità della motivazione della sentenza (sul punto si rinvia ai chiari principi interpretativi dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074). Nel caso in esame tale vizio non sussiste: la Corte ha escluso la possibilità di accedere alla versione difensiva circa la presenza della sostanza stupefacente a titolo di mero deposito in favore di persona ignota, e tale passaggio motivazionale non si pone certamente come privo di coerenza logica. Esclusa, dunque, l’occasionai ita della detenzione, la motivazione appare immune da vizi logici allorchè conclude che le cose rinvenute presso l’abitazione (bilancino; agenda; contabilità) costituiscano indice di stabile attività illecita.

In tale contesto fattuale, questa Corte non ravvisa alcun vizio motivazionale nei passaggi che, da un lato, escludono l’applicabilità dell’ipotesi attenuta D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 5, e, dall’altro, ritengono che l’abitualità della condotta illecita come accertata debba essere valutata assieme ai precedenti penali dell’imputato, di cui uno specifico, per escludere l’applicazione della circostanze attenuanti generiche.

Analogo giudizio di infondatezza del ricorso deve essere formulato con riferimento alla recidiva. Se è vero che non si è in presenza di circostanza ad applicazione necessitata, la Corte ritiene che la motivazione dei giudici di appello non meriti censura allorchè considera che l’avere l’imputato commesso nuovo e non occasionale reato di detenzione illegale a fini di spaccio di sostanze stupefacenti non permetta di escludere in concreto l’applicazione della recidiva a fronte di un precedente specifico, e ciò indipendentemente dall’epoca di commissione del precedente reato.

Venendo alla sanzione dell’espulsione, la Corte rileva che i giudici di appello hanno formulato con chiarezza un giudizio di pericolosità del condannato, e tale conclusione esclude che la sanzione applicata sia illegittima o priva di giustificazione.

Infine, con riferimento alla disciplina dell’indulto, effettivamente la Corte di Appello non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che hanno condotto a non applicare la misura, ma l’esistenza di precedenti penali e la possibilità che sia il giudice dell’esecuzione a valutare compiutamente la posizione del ricorrente, con conseguente assenza di pregiudizio per quest’ultimo, escludono che si sia in presenza di un vizio della sentenza che imponga l’annullamento della stessa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione del ritiro della patente di guida, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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