Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-03-2011, n. 1872 Carriera inquadramento Promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante, sottufficiale del Corpo della Polizia Penitenziaria, partecipava al concorso interno, per titoli ed esame, per complessivi 500 posti nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori della Polizia Penitenziaria (vice ispettori) indetto con bando del 17/2/2002.

All’esito della procedura selettiva, i vincitori venivano avviati al corso di formazione che terminava in data 17 maggio 2006.

Venivano quindi notificati nei mesi di settembre/ottobre 2006 i provvedimenti recanti la comunicazione della promozione a Vice Ispettore con decorrenza 18 maggio 2006.

L’interessato impugnava innanzi al TAR del Lazio il provvedimento riguardante la sua promozione a vice ispettore in parte qua e precisamente nella parte in cui la decorrenza giuridica ed economica della nomina al predetto grado (vice ispettore) era fissata al 18 maggio 2006, con richiesta di declaratoria del diritto alla promozione a vice ispettore con decorrenza dal 1 gennaio 2002 e cioè dal primo giorno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze o in subordine dal 28 luglio 2005, data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in questione.

A sostegno della dedotta illegittimità dell’operato dell’amministrazione erano dedotti vari motivi di doglianza e veniva altresì sollevata, in via subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.28 del dlgs n.443 del 30 ottobre 1992, nella parte in cui non prevede che la promozione viceispettore decorra dal 1 gennaio successivo al verificarsi delle vacanze,per violazione degli artt.3 e 51, comma 1 della Costituzione in relazione agli artt.16 e 30 bis del dlgs n.443/92.

L’adito Tar con sentenza n.4329/07 dichiarava inammissibile il ricorso di prime cure, giudicandolo, ad ogni modo, anche infondato.

Il sig. D. ha proposto appello avverso tale pronuncia, ritenendola errata ed ingiusta e chiedendo della stessa la riforma per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione di legge (art.3 legge n.241/90). Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di presupposto, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, perplessità. Sviamento di potere: Violazione di legge (art.12 disposizioni preleggi). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art.97 Cost.).

Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.28 del del dlgv. N.443 del 1992 per violazione degli artt.3 e 51, 1 comma della Costituzione in riferimento agli artt.16 e 30 bis del dlgv n.443/92;

Eccesso di potere per difetto di presupposto, per illogicità manifesta: Violazione del principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Si è costituito in giudizio per resistere all’impugnativa l’intimato Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

L’appello è infondato, meritando le statuizioni assunte dal giudice di primo grado conferma, sia pure con le integrazioni che si va ad illustrare.

Come esposto in narrativa il sig. D. contesta la legittimità del provvedimento ministeriale che nel recare la comunicazione della sua promozione alla qualifica di vice ispettore fissa la decorrenza giuridica ed economica di tale nomina alla data del 18 maggio 2006, coincidente con il giorno successivo a quello in cui ha concluso, con esito positivo, il corso di addestramento quale allievo vice ispettore.

Egli rivendica, con i suindicati tre motivi di gravame (sostanzialmente reiterativi delle doglianze formulate in primo grado e che per ragioni logiche vanno esaminati congiuntamente) il diritto a vedersi ancorata la decorrenza della nomina in questione, sia ai fini giuridici che economici, ad una data diversa e precisamente al 1 gennaio 2002, quale primo giorno dell’anno successivo al verificarsi delle vacanze nei posti di vice ispettori messi a concorso o, in subordine, al 28 luglio 2005, data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso interno per la promozione alla qualifica in parola.

Ciò precisato, ritiene il Collegio che la pretesa dell’appellante a vedersi retrodatata nei termini dallo stesso formulati la decorrenza giuridica ed economica della conseguita nomina al grado di vice ispettore va disattesa, sussistendo, in particolare, in ordine alla questione giuridica qui sollevata, rilevanti ragioni di diritto sostanziale e processuale che evidenziano l’infondatezza della richiesta.

I provvedimenti di nomina recanti l’inquadramento dei dipendenti in una nuova posizione sono emanati previa verifica della procedura selettiva propedeutica a detto inquadramento nonché del possesso dei requisiti prescritti ed hanno, in particolare, un effetto costitutivo della nuova posizione di status e della sua decorrenza giuridica (cfr Cons Stato Sez. VI n.3294 del 18 giugno 2005)

Sicchè, la nomina recata nel provvedimento per cui è causa, quanto alla decorrenza ai fini giuridici ha valenza ed efficacia ex nunc, non potendosi configurare, se non in via eccezionale, una decorrenza giuridica ancorata ad una data precedente a quella di adozione dell’atto di conferimento del nuovo status, in ragione, anche della regola della irretroattività dei provvedimenti amministrativi (costantemente affermata in giurisprudenza).

Una deroga, come quella del genere invocata dall’ appellante, ai predetti principi deve essere suffragata da una espressa previsione legislativa sulla scorta della quale l’Amministrazione può conferire alla nomina, mediante una vera e propria fictio iuris, una decorrenza giuridica anteriore, ma non è questo il caso che ricorre, atteso che nella specie non è rilevabile l’esistenza di una norma di rango primario che giustifichi l’eventuale retrodatazione, se è vero che, come ammesso dalla stessa difesa degli appellanti, l’art.28 del dlgs n.443 del 1992 disciplinante il procedimento di nomina alla qualifica di vice ispettore, non prevede da quale data debba decorrere la promozione.

Ora, tale vacatio non può essere "letta" in senso favorevole alle tesi propugnata nel proposto gravame, trattandosi di materia nella quale vige il criterio interpretativo di stretto rigore, per cui, in assenza di una volontà legislativa inequivocabilmente espressa, non si possono far decorrere gli effetti giuridici della nomina da un momento diverso da quello del formale conferimento dello status, con conseguente impossibilità di collegare l’inquadramento in questione, quanto alla sua decorrenza giuridica, al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze nei relativi posti di vice ispettore.

Se spetta allora solo al legislatore operare per la specifica fattispecie la "deroga" in questione, è evidente che la "normativa di riferimento" ai fini in esame è quella rappresentata dalle disposizioni recate sul punto dal bando di concorso emanato con PCD del 17 settembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del 15/11/2002, lì dove all’art.13 il bando dopo aver previsto che i vincitori del concorso sono avviati a frequentare il corso di formazione, al successivo art.14 punti 5 e 6 dispone rispettivamente che " la nomina della qualifica a vice ispettore è conferita secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso" e che " ottenuta la nomina i vice ispettori raggiungono la sede di servizio a ciascuno di essi assegnata "

Ne deriva che l’interessato avrebbe dovuto impugnare, contestandone la legittimità, oltreché il provvedimento di nomina anche le disposizioni del bando che tale nomina collegano al momento immediatamente successivo al superamento del corso addestrativo propedeutico all’immissione nello status e nelle funzioni di vice ispettori (18 maggio 2006).

In tali sensi il ricorso in prime cure si appalesa monco, necessitando in quella sede l’impugnativa delle disposizioni di carattere regolamentare che in concreto reggono la nomina de qua.

Ad ogni modo anche a voler tralasciare i pur esistenti profili di inammissibilità e comunque a voler ritenerli non decisivi, la questione fatta valere dall’appellante in ordine alla data di decorrenza giuridica si appalesa infondata in relazione ai profilo di diritto sostanziale in base al quale vige la regola della contestualità degli effetti giuridici connessi al nuovo status d’impiego con il momento di adozione formale dell’atto di nomina.

Il D.. poi, sia pure in via subordinata, chiede che la decorrenza giuridica sia ancorata alla data di approvazione della graduatoria finale di merito,ma anche tale richiesta non può essere accolta, atteso che, come specificatamente previsto dal bando e nella specie puntualmente avvenuto, la graduatoria di merito in questione, stilata a conclusione delle esperite prove selettive, riguarda i vincitori del concorso che vengono nominati allievi vice ispettori e non già vice ispettori, status che si consegue solo all’esito positivo del successivo corso di addestramento cui gli allievi sono avviati.

Infine, inconfigurabile si rivela la pretesa ad una decorrenza economica della nomina di vice ispettore ad una data anche qui anteriore a quella indicata in sede di adozione dei provvedimenti di conferimento dell’anzidetta qualifica.

Invero, il trattamento economico proprio della nuova posizione di impiego, in ragione del principio di sinallagmaticità della retribuzione delle prestazioni lavorative (cfr Cons Stato SezVI 9/9/2005 n.4669) resta subordinato all’effettivo svolgimento delle funzioni connesse alla nomina, coincidente nella specie con un momento temporale successivo e/o comunque contestuale alla nomina ed assegnazione dei "nuovi" vice ispettori

In forza dei rilievi che precedono, l’appello si appalesa infondato e va, perciò respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta

Condanna l’ appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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