Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 30-03-2011, n. 13283 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata veniva applicata nei confronti del P. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di furto aggravato commessi il (OMISSIS) sottraendo un telefono cellulare, la somma di Euro 120 e le chiavi di tre autovetture dall’abitazione di C.F., ove si era introdotto previa effrazione di una finestra, un’autovettura asportata dal piazzale antistante la predetta abitazione con uso di una delle chiavi di cui sopra e la somma di Euro 1.273 dal bar (OMISSIS) previa effrazione.

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. nella valutazione sulla sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con l’ordinanza impugnata si riteneva sussistente il pericolo di commissione di ulteriori reati in base alla professionalità dimostrata nella commissione dei furti, all’allarme sociale derivante dagli stessi, alla mancanza di attività lavorativa dell’indagato ed al precedente penale dello stesso per un reato analogo, e si osservava come siffatta pericolosità potesse essere contenuta unicamente con la misura carceraria.

Il ricorrente, premesso che l’indagato, fermato a seguito della commissione del reati di furto in oggetto, veniva tratto in arresto in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, e che per detto reato il Tribunale di Bologna in data 5.11.2010 applicava nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, alle cui prescrizioni il P. adempiva puntualmente per dodici giorni finchè veniva arrestato in esecuzione dell’ordinanza qui impugnata, rileva che il Giudice per le indagini preliminari ometteva di considerare tale circostanza nelle sue valutazioni sulla permanenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura applicata per i reati di furto; che in tal modo si veniva a creare una contraddizione con il provvedimento assunto dal Tribunale, nel quale si era tenuto necessariamente conto della commissione dei due furti precedentemente a quella della condotta di resistenza; e che per altro verso si ometteva altresì di esaminare l’elemento dell’autodisciplina mostrata dall’indagato unitamente a quelli della confessione resa da quest’ultimo e della sua incensuratezza, applicandosi pertanto la misura al di fuori dei casi consentiti.

Il ricorso immediato per cassazione avverso un’ordinanza applicativa di una misura cautelare è consentito, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., unicamente per violazione di legge. Tale può essere considerata, relativamente alla motivazione del provvedimento impugnato, unicamente la mancanza della stessa (Sez. U, n. 5 del 26.2.1991, imp. Bruno, Rv. 186999; Sez. 6, n. 41123 del 28.10.2008, imp. Melechì, Rv. 241363) nei suoi requisiti minimi di esistenza e di completezza (Sez. 6, n. 44996 del 13.11.2008, imp. Guadalupi, Rv. 241664);

esorbitano pertanto dalla nozione i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso in oggetto, al di là della testuale intitolazione del motivo ad una lamentata violazione di legge, deduce nella sostanza vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell’ordinanza cautelare; motivazione peraltro indubbiamente esistente con riguardo sia all’esistenza delle esigenze cautelari che all’adeguatezza della misura. Il ricorso risulta pertanto proposto al di fuori dei casi consentiti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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