T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-03-2011, n. 295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto impugnato, benchè qualificato in termini di semplice decadenza, ha un contenuto complesso poiché il ritiro della concessione si basa su una causa di decadenza (mancato pagamento del canone demaniale relativo al 2010), e su una sopravvenienza (sopravvenuta necessità per l’amministrazione di riacquisire l’area per destinarla a accresciute esigenze logistiche della guardia costiera secondo quanto espressamente previsto dalla condizione 9 della concessione);

Ritenuto, in ordine ai primi due motivi, che essi siano infondati dato che l’area in contestazione – come si legge nelle premesse della concessione demaniale in contestazione e come spiegato nella nota depositata dall’amministrazione – rientra tra quelle espressamente escluse dal trasferimento di competenza in favore della regione Lazio;

Ritenuto in ordine ai motivi restanti che essi vadano disattesi in quanto, benché il comune abbia pagato il canone concessorio relativo al 2010 in data 30 marzo 2010 (come risulta dalla copia del modello F23 allegato al ricorso), con conseguente inesistenza del presupposto della decadenza, nulla è stato dedotto in ordine al presupposto della revoca per sopravvenienza, che è autonomamente idoneo a giustificare il ritiro della concessione; sul punto il comune, infatti, si limita a sostenere, in contrasto con quanto esplicitamente previsto dalla citata condizione 9, l’inidoneità delle sopravvenute esigenze logistiche dell’amministrazione a giustificare la revoca;

Ritenuto quindi che possa applicarsi il principio secondo cui "è da escludere l’illegittimità dell’atto amministrativo, fondato su una pluralità di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso, per cui l’interessato è tenuto a contestare il provvedimento nella sua globalità" (Consiglio di Stato, sez. V, 17 dicembre 2010, n. 6946);
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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