Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 13980 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 10/6/2002 il G.d.P. di Montevarchi ingiungeva a Z. R., titolare della ditta Errezeta, di pagare alla ditta Valdarno Petroli la somma di L. 1.440.000 per una fornitura di gasolio effettuata il (OMISSIS).

L’ingiunto proponeva opposizione assumendo che un proprio dipendente, dopo avere rifornito l’autocarro di gasolio prelevato dal deposito della ditta, che era stato riempito il giorno prima con il gasolio della Valdarno, aveva dovuto fare riparare il veicolo in quanto era stata rilevata la presenza di acqua nella pompa di iniezione; ciò premesso l’opponente chiedeva in via riconvenzionaie la condanna dalla Valdarno a i pagamento della somma di L. 2.040.000 a titolo di risarcimento danni comprensivi del costo della riparazione e del fermo dell’autocarro e del dipendente.

Si costituiva la Valdarno chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto non provata la presenza di acqua nel carburante da essa fornito.

La CTU disposta in primo grado accertava che la pompa di iniezione del veicolo aveva subito danni per la presenza di acqua, peraltro presente in quantità non eccessiva perchè altrimenti si sarebbe bloccato il motore.

Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione e la domanda riconvenzionale osservando che non era provata la presenza di acqua nel gasolio fornito.

L’ingiunto proponeva appello lamentando erroneità e illogicità della motivazione ed erronea applicazione dei principi in materia di onere probatorio.

Si costituiva Petroli Firenze S.p.A. (che nel corso del giudizio aveva incorporato la Valdarno Petroli) e chiedeva il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con sentenza de 24/5/2005 respingeva l’appello rilevando che la domanda dello Z. era rimasta sfornita di prova essendo fondata solo sull’ipotesi di presenza di acqua nella fornitura di gasolio.

Propone ricorso Z.R. sulla base di tre motivi.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che con motivazione illogica e contraddittoria il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la domanda dell’opponente sulla base della considerazione che il giorno successivo all’inconveniente riscontrato nell’autocarro non era stata rinvenuta traccia di acqua nel serbatoio e che tutti gli altri autocarri, rifornitisi nello stesso giorno e in quelli immediatamente successivi non subirono alcun inconveniente.

Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria perchè si sarebbe accertato che piccole quantità di acqua erano presenti nel deposito e che non vi era alcun collegamento logico tra l’assenza di inconvenienti per i veicoli che si erano riforniti dopo il primo e la prova dell’assenza di – acqua nel gasolio, posto che l’acqua poteva essere stata espulsa, appunto, con il primo rifornimento, così che sarebbe altresì contraddittorio far discendere dall’assenza di acqua nei successivi rifornimenti la prova dell’assenza di acqua al momento del primo, proprio perchè di primo rifornimento aveva eliminato la piccola quantità di acqua.

Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza di appello che ha escluso sia che vi fosse acqua nel serbatoio rifornito dalla Società Petroli sia che vi fosse acqua nel carburante oggetto della fornitura sulla base del rilievo che nessun altro veicolo rifornito con quel carburante aveva lamentato inconvenienti; tale argomento non è nè illogico nè contraddittorio posto che dal fatto certo dell’assenza di anomalie nel gasolio oggetto di fornitura per tutti i successivi, rifornimenti, si desume che neppure quello oggetto del primo rifornimento potesse essere irregolare, la circostanza che non vi sia esplicita affermazione che il carburante non era affetto dal vizio dedotto non rileva in presenza di una motivazione dalla quale si evince chiaramente tale conclusione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deducendo violazione degli artt. 1490 e ss. e 2697 c.c. censura la decisione impugnata nella parte in cui è affermato che la domanda di Errezeta è rimasta priva di prova, mentre era a carico della tornitrice dimostrare di avere fornito un gasolio immune da presenza di acqua, posto che era stata riscontrata acqua nel gasolio.

Il motivo è infondato perchè, dalla pur sintetica motivazione della sentenza di appello, si desume che è stata ritenuta positivamente raggiunta la prova dell’assenza di acqua nel gasolio oggetto della fornitura proprio sulla base del dato di fatto (ritenuto sufficiente dal giudice di appello, sulla base di una motivazione non incongrua) costituito dalla accertata assenza di difetti del gasolio per tutti i veicoli che con quei gasolio si erano riforniti attingendo allo stesso deposito.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove) e art. 112 c.p.c. per omesso esame di un motivo di appello, sostiene che il Giudice di appello avrebbe trascurato decisive risultanze istruttorie che provavano:

– che la Valdarno Petroli aveva fornito 1000 litri di gasolio;

– che il gasolio era stato immesso nel deposito della ditta ERREZETA la cui capienza era di 1000 litri per cui non poteva essere presente acqua all’interno del deposito che, altrimenti, non avrebbe potuto contenere l’intera fornitura;

– che si guastò il mezzo che per primo si era rifornito del gasolio immesso nel deposito.

Anche questa censura deve essere disattesa m quanto non coglie la ratio de ci deridi della decisione impugnata Laddove, pur sinteticamente, si da atto che non può ritenersi provata la preesistenza di acqua nel deposito di ERREZETA (conformemente alle deduzioni difensive dell’appellante, alle quali ha, dunque, dato risposta), ma ha implicitamente ritenuto, sulla base dell’argomento deduttivo di cui si è detto, fondato su elementi certi e non illogico, che fosse provata l’assenza di acqua nel gasolio oggetto della fornitura.

4. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio per Cassazione in quanto l’intimata non si è costituita.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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