Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 30-03-2011, n. 13281 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 23.12.2009, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di B.S. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 24.11.2009 dal GIP del Tribunale di quella stessa città con l’accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo A) e di tentata estorsione continuata, con l’aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo L).

Pronunciando sul ricorso proposto dal difensore, questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale, con sentenza del 28 maggio 2010, annullava l’ordinanza impugnata per difetto di specifica motivazione con riferimento all’indagato, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Chiamato a provvedere come giudice del rinvio, il Tribunale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’istanza di riesame, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Il primo motivo di ricorso denuncia inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 627, comma 4, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c). Si duole, al riguardo, che il giudice del rinvio abbia ritenuto di non poter rilevare l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, già dichiarata da questa Suprema Corte con riferimento al ricorso di altro indagato, ritenendo impropriamente operante il limite della preclusione da giudicato cautelare.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione sulla credibilità intrinseca del dichiarante L.P. nonchè sull’attendibilità del dichiarante e/o manifesta illogicità della stessa motivazione con riferimento alla presenza di riscontri individualizzanti, ai sensi dell’art. 606, lett. e).

3. – La prima doglianza dubita della correttezza giuridica dell’assunto motivazionale del giudice del riesame che ha ritenuto di non poter delibare l’eccezione di inutilizzabilità delle captazioni telefoniche in atto, siccome dedotta con memoria difensiva del 20.9.2010, dunque successivamente alla sentenza di annullamento pronunciata, il 28.5.2010, da questa Corte di legittimità, Prima Sezione Penale. Contesta, in particolare, l’affermazione secondo cui nel giudizio di rinvio non sarebbero deducibili eccezioni di inutilizzabilità non delibate dal giudice di legittimità, in forza del principio della preclusione e, dunque, del c.d. giudicato progressivo. Di talchè, il thema decidendum avrebbe dovuto restare circoscritto in ragione del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità (nel caso di specie connesso al rilievo di carenza motivazionale sul tema dei gravi e specifici indizi di colpevolezza ed all’omesso esame delle deduzioni difensive di cui ad una precedente memoria del 19.12.2009).

Suscita, per vero, perplessità l’assunto argomentativo censurato dal difensore, in ordine alla preclusione all’esame di eccezioni di inutilizzabilità degli atti non valutate in sede di annullamento, ma maturate successivamente, come nel caso di specie, in cui una successiva pronuncia di legittimità, emessa nei confronti di un coindagato, avrebbe rilevato l’inutilizzabilità delle risultanze di captazioni telefoniche per nullità del decreto autorizzativo. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza menzionata nel provvedimento impugnato ha ritenuto che, anche in materia di riesame delle misure di cautela personale, al pari del giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame del "punto" della prima decisione annullato, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4, 14.3.2000, rv. 216480), è pur vero che, nel caso di specie, l’annullamento era stato disposto per difetto di motivazione in ordine all’esistenza di gravi indizi ed il conseguente rinvio investiva il giudice del riesame degli stessi poteri cognitivi del primo giudice; e che lo stesso orientamento interpretativo fa, comunque, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, pur sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti, come appunto deve intendersi la sopravvenuta declaratoria di inutilizzabilità di determinati atti di indagine. Del resto, se così non fosse, si verificherebbe, in sede di indagini preliminari, l’assurda situazione per cui una risultanza investigativa sarebbe utilizzabile per uno e non anche per altro indagato dello stesso procedimento.

Nondimeno, la censura non può trovare accoglimento, in quanto il ricorrente non ha assolto all’onere di specificazione ed allegazione necessaria, al fine di offrire la dovuta certezza che la persona cui si sia riferita la pronuncia di inutilizzabilità sia davvero coindagata nello stesso procedimento e se il decreto autorizzativo colpito da sanzione processuale sia lo stesso di quello cui si riferiscono le captazioni riguardanti B.S..

Resta da dire che, anche ove fosse stato possibile avere una siffatta certezza, l’esito del giudizio sarebbe stato, comunque, lo stesso per il B.. Ed infatti, pur astrattamente elidendo dal compendio motivazionale dell’ordinanza impugnata ogni riferimento agli esiti delle intercettazioni telefoniche, il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame si reggerebbe ugualmente, in forza di prova c.d. di resistenza, alla stregua, soprattutto, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia L.P., prudentemente vagliate nella loro credibilità soggettiva ed attendibilità anche estrinseca per via di riscontri offerti – se non da captazioni in tesi inutilizzabili – da altre emergenze processuali (vicende esaminate, rapporti con altri indagati – segnatamente con S. A.M., vertice del sodalizio mafioso – et similia).

Le ragioni che precedono danno pure ragione della ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manca alla cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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