T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-03-2011, n. 2700

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. B. ha impugnato gli atti specificati in epigrafe;

– con atto depositato in data 23 giugno 2007 si è costituita l’Amministrazione intimata;

– con ordinanza n. 4071/2007 del 29 agosto 2007, il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione;

– in data 13 dicembre 2010 è stato depositato "atto di rinuncia al procedimento", sottoscritto dal ricorrente e dall’avv. Germani, difensore di quest’ultimo;

Ritenuto che tale circostanza permette di rilevare l’improcedibilità del ricorso, atteso che il su richiamato atto – ancorché inidoneo a concretizzare un rituale atto di rinuncia per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 84 cod.proc.amm. – vale a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione;

Ritenuto, peraltro, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5259/2007, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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