Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 13973 Termini

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Svolgimento del processo

Contro la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 12.04 – 6.08.2002, I.G. ha proposto appello con citazione notificata il 3.11.2003 all’E.S.A. – Ente di Sviluppo Agricolo, innanzi alla Corte di appello di Palermo, che, nel contraddittorio delle parti, ha dichiarato con sentenza del 6.12.2006-24.01.2007, inammissibile il gravame in quanto intempestivo rispetto al termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c..

Avverso questa sentenza l’ I. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria e notificato il 10.03.2008 all’E.S.A. – Ente di Sviluppo Agricolo, che ha resistito con controricorso notificato il 17.04.2008.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso l’ I. denunzia "Violazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1", contestando la ritenuta tardività dell’appello da lui proposto ed assumendo di avere notificato l’atto d’impugnazione l’ultimo giorno utile, considerato anche che il 1 novembre 2003 era giorno festivo e che il successivo 2 novembre era domenica.

Il motivo è fondato.

Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (ne testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novellazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69) per l’impugnazione di una decisione non notificata è soggetto, a norma della L. n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte, nell’ipotesi, quale quella di specie, in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo.

La sospensione dei tenniiti processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale. In tale caso ai fini del computo la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione (dal 1 agosto al 15 settembre), l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, e tale disposizione va intesa nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" in applicazione del principio fissato dall’art. 155 cod. proc. civ., comma 1 (cfr.

Cass. 2007/7757; 2005/24816).

Quindi nella fattispecie, poichè la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 6.08.2002, il giorno 16 settembre 2002 segnava l’inizio del decorso del primo termine lungo di impugnazione, scaduto il quale alla data del 16.09.2003, occorreva aggiungere gli ulteriori 46 giorni della seconda sospensione dei termini, dovendosi procedere al doppio computo per il fatto che il primo termine non era decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale, di tal che, essendo sia il 1 novembre che la successiva domenica 2 novembre, giorni festivi, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, avvenuta il 3.11.2003, primo giorno successivo non festivo, si rivela tempestiva per proroga di diritto della originaria scadenza ( art. 155 cod. civ.).

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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