Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 30-03-2011, n. 13279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe veniva rigettato il ricorso presentato nell’interesse del B. avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 14.7.2009, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Tolmezzo in data 7.3.2006 con cui il B. veniva condannato alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 500 di multa per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 commesso trasportando su un’autovettura il connazionale clandestino Ba. fino al valico di confine di (OMISSIS), ove veniva fermato.

Il ricorrente deduce omessa pronuncia della Corte di Cassazione In ordine all’intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente osserva che dalla data di consumazione del reato, indicata nel 2.10.2002, il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei è decorso al 2.4.2010, e quindi successivamente alla decisione d’appello di secondo grado ma precedentemente alla sentenza di questa Corte, la quale non esaminava la questione per un errore sul rilevamento della data di commissione del reato.

Come è noto, l’esperibilità del rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto presuppone che sia denunciata una disattenzione di carattere meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti processuali (Sez. 6, n. 2945 del 25.11.2008, imp. Caso, Rv. 242689).

Questa Corte ha avuto più volte modo di chiarire che l’omessa rilevazione della prescrizione non può essere addotta quale motivo di ricorso straordinario in quanto non costituisce errore percettivo (Sez. 1, n. 41237 del 28.10.2008, imp. Insogna, Rv. 2424156), ma il risultato di un’attività a contenuto valutativo nell’individuazione del momento consumativo del reato e nella verifica della sussistenza di eventuali cause di interruzione o sospensione del decorso del termine prescrizionale (Sez. 6, n. 10781 del 24.2.2009, imp. Bonanni, Rv. 243668). Le pronunce di segno apparentemente opposto a questo indirizzo non mettono in realtà in discussione il principio appena enunciato, ma piuttosto lo integrano nel senso dell’ammissibilità del ricorso straordinario laddove la valutazione sulla mancata declaratoria di estinzione del reato sia dovuta ad un errore percettivo su un fatto processuale che abbia condizionato tale giudizio. Tale può essere l’aver esaminato le doglianze del ricorrente rispetto all’originaria qualificazione giuridica del fatto contestato senza considerare l’intervenuta modifica di detta qualificazione in termini idonei ad incidere sulla determinazione del termine prescrizionale (Sez. 3, n. 15683 dell’11.3.2010, imp. Gargiulo, Rv. 246963); ovvero l’aver trascurato una specifica deduzione difensiva sull’esistenza della causa estintiva del reato (Sez. 1, n. 41918 del 7.10.2009, imp. Lako, Rv. 245058) laddove detta deduzione non possa essere ritenuta implicitamente disattesa in quanto incompatibile con la struttura della motivazione (secondo il principio generale affermato fra l’altro da Sez. 5, n. 11752 del 16.12.2008, imp. Quaranta, Rv. 243773).

Nel caso di specie, dalla sentenza oggetto del presente ricorso non risulta che l’intervenuta prescrizione del reato sia stata dedotta in giudizio, circostanza peraltro non allegata dal ricorrente; e neppure ricorre alcuna evidenza in ordine al mancato esame di vicende processuali che abbiano inciso sulla determinazione del termine di prescrizione. Nella situazione descritta non può pertanto affermarsi che l’omissione denunciata non costituisca l’esito di un’attività di natura valutativa; nè elementi in tal senso sono indicati dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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