Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 30-03-2011, n. 13277 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 2 ottobre 2010 il Gip del Tribunale di Como disponeva il sequestro preventivo dei beni di F.R. indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione delle scritture contabili ed infine di omissione delle dichiarazioni fiscali, utilizzando diverse società alcune anche di nazionalità estera (c.d. cartiere), le quali, dopo aver acquistato componenti per apparecchi elettronici o computer da società dell’U.E. (operazione neutra ai fini Iva), li vendevano poi ad un prezzo inferiore a quello di costo -assumendosi il debito Iva, con il proposito di non versare l’imposta, perchè si dileguavano subito dopo senza lasciare traccia contabile – ad altre società nazionali (tra cui anche la New World 2005 SL, di cui il F. è amministratore unico dal 5.12.2006).

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il Tribunale di Como, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il disposto sequestro.

Avverso la pronuncia anzidetta, il F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicata.

2. – Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. a), b) e c), contestando la ritenuta sussistenza del reato transnazionale, per il quale non potevano assumere rilievo elementi estrinseci come il modus operandi.

Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 146 del 2006, art. 11, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo, tenuto conto che l’eventuale confisca per equivalente, in caso di concorso di persone nel reato, avrebbe potuto riguardare solo la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente e che, nel caso di specie, il sequestro riguardava un immobile acquistato con finanziamento bancario, per il cui ammortamento sarebbero state destinati redditi futuri che nulla avevano a che vedere con le ipotizzate condotte illecite.

3. – La prima ragione di censura è destituita di fondamento, posto che il giudice del riesame ha indicato chiaramente gli elementi sintomatici in forza dei quali era da ritenere pienamente giustificata la configurabilità del reato transnazionale, secondo la fisionomia che di tale delitto tratteggia la L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 3. Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta allo stato plausibile, il F. era partecipe di organizzazione delittuosa volta ad eludere la normativa fiscale in tema d’Iva, in base a rapporti negoziali, anche apparenti, con società operanti all’estero e, dunque, in costanza delle condizioni prescritte dal menzionato art. 3.

Quanto all’esistenza dei presupposti di legittimità della disposta misura cautelare, è corretta l’affermazione del giudice a quo in ordine alla sufficienza del requisito del fumus commissi delicti, trattandosi di misura cautelare funzionale a confisca per equivalente, rispetto alla quale la sola condizione richiesta è che la misura riguardi beni od altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Non essendo richiesto alcun rapporto pertinenziale con il reato, è irrilevante l’epoca di acquisto dell’immobile sequestrato nè le modalità di acquisto con mutuo bancario, al cui ammortamento si sarebbe provveduto con proventi di attività lecita.

Per quanto riguarda, infine, il rilievo difensivo in ordine alla proporzione del valore di quanto in sequestro con la quota di prezzo o prodotto illecito imputabile a ciascun concorrente, è sufficiente osservare che, allo stato, non è accettabile – nè risulta accertata – la quota di illecito profitto del reato riferibile all’indagato, astrattamente tenuto all’intero per il principio della solidarietà, in mancanza di successiva quantificazione. In tal senso, va ribadito il principio di diritto enunciato da questa stessa Sezione, secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se poi l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso profitto (cfr. Cass. sez. 5, 3.2.2010, n. 19810, rv. 246364).

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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