Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13319 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. S.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in (OMISSIS).

Il ricorrente deduce:

Violazione del principio di specialità, stabilito, in tema di estradizione, dalla L. n. 300 del 1963, art. 14 in quanto egli sarebbe stato estradato dalla Spagna unicamente in relazione ad altro procedimento (n. 623/99 RGNR Tribunale di Massa) e la richiesta estensione della estradizione anche in riferimento al presente procedimento sarebbe rimasta senza risposta.

Nullità del decreto dispositivo del giudizio, in quanto privo di qualunque indicazione utile ad individuare il luogo di comparizione, non contenendo altro riferimento che al territorio del Comune di Carrara.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva anche alla luce del minimo edittale inferiore fissato dalle nuove previsioni legislative in materia di sostanze stupefacenti.

2.-. I primi tre motivi di ricorso sono palesemente infondati.

Quanto alla prima censura, deve rilevarsi in primo luogo che si tratta di violazione di legge a suo tempo non dedotta nei motivi di appello.

In ogni caso risulta dagli atti che il S. era già stato sottoposto a procedimento penale per il medesimo reato, ma il giudizio si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 14-1-02, che aveva dichiarato la improcedibilità della azione penale per non essere stata rilasciata dalla Spagna l’estradizione in riferimento a tale reato.

Tuttavia il S., dopo essere stato scarcerato e dopo che era stata revocata nei suoi confronti qualsiasi misura cautelare personale, si era volontariamente trattenuto nel territorio italiano per più di 45 giorni, venendosi così a determinare la situazione di cui alla seconda parte dell’art. 721 c.p.p..

Quanto alla eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio, correttamente la Corte di merito la ha ritenuta destituita di fondamento in base alla duplice considerazione della facile individuabilità dell’Ufficio Giudiziario nell’ambito del Comune e della presenza del difensore con rinuncia del S. (detenuto per altro) a comparire.

Il dato ponderale (circa 108 dosi giornaliere di cocaina) della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato e destinata allo spaccio è, d’altra parte, stato considerato ostativo al riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in applicazione di consolidati orientamenti sul punto della giurisprudenza di legittimità. 3.-. L’ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Si impone infatti la applicazione della nuova normativa in materia di stupefacenti entrata in vigore nel 2005, che prevede pene detentive edittali inferiori per il reato in esame.

Essendo stata a suo tempo applicata una pena base pari al minimo edittale, può procedersi in questa sede alla rideterminazione della pena detentiva inflitta, che deve essere stabilita in anni quattro di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena detentiva inflitta, che ridetermina in anni quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *