T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-03-2011, n. 2691 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con istanza del 2 nov. 1999 la sig.ra N.E., dopo aver rappresentato di aver prestato servizio presso l’USL – Rieti/1 dal 2 genn. 1965 al 31 dic. 1985 e, dopo le dimissioni volontarie, di essere stata riassunta a far data dal 23 febbr. 1987 con la qualifica di infermiera professionale, ha chiesto all’Az. USL – Rieti (succeduta nel frattempo all’USL – Rieti/1) l’applicazione a suo favore dei benefici relativi al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio a fini economici, nonché la "regolarizzazione dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 384 del 1990" a decorrere dal 1° dic. 1990.

L’Az. USL – Rieti, però, con nota 11 nov. 1999 n. 26192, a firma del Dirig. Struttura R. Risorse Umane, ha dato risposta negativa all’interessata, precisando che, a seguito delle dimissioni volontarie, la medesima era stata riammessa in servizio dal 23 febbr. 1987 in applicazione dell’art. 132, comma 3, del D.P.R. 3/1957, e cioè con collocazione nel ruolo e nella qualifica di appartenenza al momento della cessazione dal servizio e con decorrenza dell’anzianità nella qualifica dalla data della riammissione.

1.1. Con il ricorso in epigrafe (notificato il 15 marzo 2000), l’interessata, collocata a riposo in data 1° dicembre 1999, ha chiesto l’accertamento del suo diritto al riconoscimento del servizio pregresso ai fini economici, a titolo di stipendio, indennità di fine rapporto e trattamento pensionistico, compresi interessi e rivalutazione monetaria, con il corrispondente obbligo dell’Azienda sanitaria di corrisponderle le differenze retributive maturate sullo stipendio, sulla buonuscita e sul trattamento pensionistico.

In particolare la ricorrente rappresentava che, in occasione dell’applicazione del C.C.N.L. del Comparto S.S.N., di cui al D.P.R. n. 384/1990, ai sensi dell’art. 49 l’indennità annua lorda per il personale infermieristico le era stata erroneamente attribuita nell’importo minimo di Lire 2.400.000, senza le maggiorazioni progressive previste per i dipendenti con anzianità di servizio pari ad anni 20, 25 e 30.

A suo avviso, invece, la corretta applicazione dell’art. 132 D.P.R. n. 3/1957 avrebbe comportato la riammissione del dipendente nella qualifica funzionale e nella classe di stipendio in godimento al momento della cessazione e con conseguente conservazione del trattamento stipendiale corrispondente alla classe già maturata in servizio.

L’Az. USL di Rieti, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanze istruttorie 29 genn. 2010 n. 375 e 9 giugno 2010 n. 1099 questa Sezione ha chiesto documenti sull’inquadramento della ricorrente all’Az. USL – Rieti, che ha provveduto con nota 10 agosto 2010 n. 19693.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, udito il difensore presente per la ricorrente, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la pretesa della ricorrente, infermiera professionale presso l’Az. USL di Rieti (all’epoca del collocamento a riposo al 1° dic. 1999), di vedersi riconoscere ai fini economici l’anzianità di servizio maturata dal 2 genn. 1965 al 31 dic. 1985, epoca in cui aveva lasciato il servizio per dimissioni volontarie, per poi essere successivamente riassunta con decorrenza dal 23 febbr. 1987; inoltre il riconoscimento dell’anzianità pregressa viene chiesto per il miglior computo dell’indennità di fine rapporto e del trattamento pensionistico.

A sostegno della propria pretesa deduce la violazione del D.P.R. n. 3/1957, art. 132, in relazione al D.P.R. n. 761/1979, art. 59, nonché del contratto collettivo del personale Comparto S.S.N. di cui al D.P.R. n. 384/1990 art. 49.

L’assunto non appare condivisibile.

Invero (secondo quanto correttamente riferisce la stessa difesa ricorrente) nel caso di riammissione in servizio del dipendente il precedente periodo di servizio è valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza solo subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito del servizio in precedenza prestato, maggiorate degli interessi legali: invece, nel caso di specie, la circostanza dell’avvenuta restituzione delle suddette indennità non risulta realizzata, in quanto non se ne fa menzione né nella difesa della ricorrente né nella delibera n. 6635 del 7 nov. 1986 con cui la G. Reg. Lazio (secondo la normativa dell’epoca) aveva disposto la riammissione in servizio dell’interessata con decorrenza dalla data della stessa ai fini giuridici, mentre la decorrenza ai fini economici veniva demandata al Comitato di Gestione USL- RI/1 a causa del necessario accertamento della sussistenza dei requisiti generali per l’assunzione; decorrenza in seguito individuata dalla USL suddetta al 23 febbraio 1987.

2.1. Quanto, poi, al trattamento economico mensile spettante alla ricorrente, la disposizione legislativa è chiara: l’impiegato viene ricollocato nel ruolo e nella qualifica posseduta all’epoca della cessazione dal servizio, ma computando l’anzianità nella qualifica stessa solo dalla data del provvedimento di riammissione e ciò all’evidente scopo di evitare che la riammissione in servizio consenta al dipendente già uscito dal circuito lavorativo di porsi in posizione di ruolo più vantaggiosa rispetto agli altri di pari qualifica rimasti in servizio.

Pertanto correttamente la ricorrente è stata inquadrata, ai fini dell’applicazione del Contratto collettivo di Comparto S.S.N., di cui al D.P.R. n. 270/1987, come infermiera professionale, 6° liv. retr., ed, in applicazione del successivo contratto del 1990 (di cui al D.P.R. n. 384/1990), con delibera USL – Rieti 1, 23 gennaio 1991 n. 57 ha ottenuto anche il nuovo trattamento economico attribuito in via provvisoria, con riserva di successiva determinazione dell’importo spettante in via definitiva in relazione all’anzianità di servizio maturata.

2.2. Ciò premesso e prescindendo da emergenti profili di inammissibilità della domanda di computo della pregressa anzianità (a causa dell’intervenuta inoppugnabilità – quanto meno – della delibera USL – RI/1 n. 57/1991 fissante lo status giuridicoeconomico della interessata), il Collegio ritiene, quindi, che la ricorrente non aveva titolo alla richiesta ricostruzione, a fini retributivi, della carriera, al fine di avvalersi anche del servizio già prestato dal 1965 al 1985 (data delle dimissioni volontarie dal servizio).

Analoghe considerazioni vanno fatte anche con riguardo alla invocata "regolarizzazione dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 384/1990: " infatti, poiché la maggiorazione annua di Lire 1.200.000 compete ai dipendenti cha abbiano effettuato 20 anni di effettivo servizio continuativo, l’USL Rieti non poteva computare a favore della ricorrente anche il periodo 1° genn. 1965 – 31 dic. 1985 del servizio prestato prima della dimissioni e sulla cui non rilevanza l’Azienda sanitaria si era già pronunciata in occasione non solo della riammissione in servizio nel 1987, ma anche nell’applicazione del trattamento economico spettante dal febbraio 1987 ai sensi del D.P.R. n. 270/1987 (C.C.N.L. del 1987), definito con delibera USL – Rieti/1, 2 maggio 1994 n. 1057 cui è allegato apposito prospetto (parte integrante) nel quale viene espressamente indicato che alla interessata veniva attribuito lo stipendio base iniziale e cioè senza alcuna progressione di classi e scatti.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, le pretese della ricorrente sono infondate.

Il ricorso, quindi, va respinto.

Visto che l’Az. USL -Rieti, pur ritualmente, intimata non si è costituita, nulla è dovuto per le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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