T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 820

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. C. è proprietario di un’area in Comune di Leggiuno (Varese), avente, unitamente a terreni appartenenti ad altri proprietari e costituenti un solo comparto, destinazione D2 turistica, in base al PRG vigente all’atto di proposizione del ricorso, con previsione di un piano attuativo per l’edificazione.

Per iniziativa di due proprietari di fondi del comparto, vale a dire i signori Costantini e Mascetti, era presentata al Comune una proposta di piano di lottizzazione (PL), in variante al PRG, limitatamente ai terreni dei proponenti, con esclusione degli altri proprietari, fra cui il sig. C..

Con deliberazione consiliare n. 38 del 2.12.2005, l’Amministrazione adottava il PL di cui sopra, che era poi approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio n. 9 del 12.4.2006 (anche se nell’epigrafe del ricorso é erroneamente indicato l’anno 2005 e non 2006).

Contro le citate deliberazioni di approvazione ed adozione del piano di lottizzazione era proposto, dal sig. C., il presente ricorso, con domanda di risarcimento dei danni, per tre motivi, che possono così essere sintetizzati:

1) violazione della legge regionale 23.6.1997 n. 23; eccesso di potere per inosservanza del principio della par condicio, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’attività della PA, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, manifesta irragionevolezza, illogicità ed omessa motivazione;

2) violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 sull’obbligo informativo, violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’obbligo di buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per mancata instaurazione del contraddittorio, per carenza di istruttoria e sviamento della causa tipica, ingiustizia manifesta;

3) eccesso di potere per sviamento della causa tipica, manifesta irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, omessa istruttoria ed indeterminatezza del procedimento.

Si costituivano in giudizio il Comune di Leggiuno ed il sig. Emilio Costantini, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10.3.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti intimate, attesa la manifesta infondatezza del gravame, per le ragioni che seguono.

Parimenti, devono reputarsi inammissibili e non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, le censure introdotte per la prima volta in giudizio dal ricorrente nella sua memoria difensiva depositata il 7.2.2011.

Si tratta, in particolare, delle doglianze attinenti alla presunta violazione del divieto di modificare l’assetto di ambiti del PRG che sono stati oggetto di stralcio o di modifiche d’ufficio da parte della Regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico ed alla presunta inosservanza dell’art. 16 della legge n. 1150/1942 (legge urbanistica generale), sull’acquisizione del parere della Soprintendenza.

Dei succitati argomenti di cui non vi è – infatti – traccia alcuna in ricorso e pertanto gli stessi devono ritenersi introdotti nella presente causa non solo in maniera irrituale (in quanto contenuti in una semplice memoria difensiva non notificata), ma anche tardiva, visto che simili censure ben potevano (o meglio, dovevano), essere inserite nell’atto introduttivo.

Ciò premesso, l’esame del Collegio sarà limitato ai soli motivi esposti in ricorso ed alle parti della memoria conclusiva di approfondimento ed esplicazione del ricorso stesso, in conformità del resto alle ordinarie regole processuali.

2. Con il primo motivo, l’esponente sostiene che non sussisterebbero i presupposti di legge per l’adozione della variante al PRG di cui alla legge regionale 23/1997, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.

In particolare, si evidenzia come l’intervento urbanistico verrebbe ad incidere pesantemente su un territorio soggetto a vincoli ambientali, fra l’altro senza neppure un sufficiente reperimento di standard urbanistici.

La censura è infondata, per le ragioni che seguono.

L’art. 2, comma 2°, lettera f, della legge regionale 23/1997, consente il ricorso alla procedura di variante semplificata per modificare il perimetro degli ambiti territoriali subordinati alla pianificazione attuativa, per assicurare un migliore assetto urbanistico.

Nel caso di specie, di fronte alla proposta di piano di lottizzazione di due dei proprietari del comparto, vale a dire i signori Mascetti e Costantini, il Comune di Leggiuno ha deciso la separazione dei fondi di questi ultimi da quelli degli altri proprietari del comparto, modificando così il perimetro del comparto stesso, fermi restando gli indici urbanistici previsti dal PRG e fermo restando altresì il regime urbanistico e la destinazione dei terreni dei proprietari estranei alla lottizzazione, fra i quali il sig. C..

Quest’ultimo non vede pertanto in alcun modo limitate le proprie prerogative derivanti dal PRG comunale, visto che non viene mutata, per effetto del piano di lottizzazione approvato, la destinazione urbanistica della sua area.

Quanto alle motivazioni della variante, premesso che la deliberazione di approvazione di un piano attuativo di PRG si caratterizza quale manifestazione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione, censurabile solo in caso di manifesta illogicità o irrazionalità, risultano dalla relazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale (cfr. doc. 1R dell’Amministrazione), le ragioni che hanno indotto l’Ente locale ad approvare una riperimetrazione dell’ambito, allo scopo di realizzare una – seppure parziale – lottizzazione del medesimo, in esecuzione delle previsioni del PRG.

Queste ultime, del resto, non sono in alcun modo modificate per effetto del PL di cui è causa (salvo, si ripete, per la variazione del perimetro dell’ambito), per cui le censure relative ad un presunto e non dimostrato effetto negativo per il paesaggio e l’ambiente, dovevano essere riferite semmai allo strumento urbanistico generale (PRG), in realtà mai gravato dall’esponente.

In conclusione, deve rigettarsi il primo mezzo di gravame.

3. Nel secondo motivo, si denuncia la presunta violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento sfociato nell’approvazione della variante di cui è causa.

Il mezzo è agevolmente smentito in fatto, visto che risulta dalla documentazione versata in atti, anche dallo stesso esponente, che il sig. C., unitamente agli altri proprietari, ha ricevuto dall’Amministrazione comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla verifica dell’ammissibilità del progetto di PL avanzato dai signori Mascetti e Costantini (cfr. doc. 9 del ricorrente ed i documenti 5 e 5 BIS del Comune; il primo è stato regolarmente ritirato, come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata ritualmente sottoscritta; il secondo è una prima istanza di accesso agli atti del 29.7.2005, con ricevuta degli atti stessi il 3.8.2005).

Alla prima istanza di accesso, facevano seguito altre domanda di ostensione dei documenti relativi alla variante di cui è causa (cfr. docc. 2, 3, e 4 del controinteressato), dal che si desume che il sig. C. ha sempre avuto piena conoscenza del procedimento e degli atti ad esso relativi.

Il secondo motivo deve quindi rigettarsi.

4. Nel terzo mezzo, sono contenute una serie eterogenea di censure, che ricalcano sostanzialmente le osservazioni al PL presentate dal sig. C. (cfr. doc. 3 A del Comune), respinte dall’Amministrazione in sede di approvazione definitiva del piano attuativo (cfr. doc. 3 del Comune).

Le contestazioni mosse nel suddetto motivo di ricorso, al di là della loro genericità, non essendo fondate su adeguata documentazione tecnicoscientifica, sono nel complesso infondate, alla luce delle seguenti argomentazioni.

Per quanto riguarda il rischio di esondazione del lago Maggiore e l’elevazione della quota naturale del terreno di 40 centimetri, l’approvazione della variante è stata accompagnata da un apposito studio di compatibilità ambientale, redatto dal geologo dott. Lategana, dove viene specificamente affrontato il problema del rischio idraulico e degli eventi alluvionali del Lago (cfr. doc. 1 G del Comune, pag. 7 e seguenti).

L’innalzamento di 40 centimetri della quota altimetrica rispetto al livello massimo di esondazione raggiunto nel sito, è determinato da ragioni di prudenza, per garantire un buon margine di sicurezza in caso di eventi di piena del Lago, per cui non appare certo foriera di pericoli (cfr. ancora il citato doc. 1 G del Comune, pag. 13).

In ordine alla dotazione di standard, la stessa non risulta sottodimensionata; in particolare il piano prevedeva in origine aree a standard da monetizzare per una superficie di 1.620,00 metri quadrati, tuttavia, in luogo della monetizzazione, è stata ceduta al Comune una superficie di 4.000,00 metri quadrati, ubicata all’interno dell’ambito del PL (cfr. doc. 1 C del Comune e la convenzione urbanistica del 19.5.2006, doc. 6 del controinteressato).

La convenzione di cui sopra disciplina poi compiutamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. artt. 3 e 4 della convenzione); in relazione a queste ultime la convenzione prevede a carico dei lottizzanti il versamento di un contributo aggiuntivo di euro 25.000,00, per la realizzazione di una "passeggiata lungofiume (verde attrezzato)".

Anche le problematiche viabilistiche sono state adeguatamente affrontate; i lottizzanti sono obbligati, in particolare, ai sensi dell’art. 3 della convenzione urbanistica, a realizzare un allargamento stradale lungo via Al Moro, per una misura di 7,5 metri, con inserimento di posti auto e di un marciapiede (cfr. le planimetrie di progetto, documenti da 1 H ad 1 Q del Comune).

Inoltre, il computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione prevede espressamente la realizzazione di opere di allargamento stradale, formazione di parcheggi e marciapiedi (cfr. doc. 1 D del Comune, pagine da 1 a 3).

In ordine alla presunta carenza delle opere fognarie, le stesse planimetrie allegate al PL (cfr. ad esempio doc. 1 N del Comune), evidenziano lo stato attuale e quello di progettazione delle condotte di fognatura, per le quali è prevista altresì la realizzazione di un’apposita stazione di pompaggio (cfr. ancora il citato doc. 1 N).

Da ultimo e con riguardo alla zonizzazione acustica, occorre rilevare come il PL prevede solo insediamenti civili (si tratta di opere in zona D2 turistica), che non richiedono una particolare valutazione di impatto acustico.

Ciò premesso, deve rigettarsi anche l’ultimo motivo di ricorso.

5. La declaratoria di infondatezza del ricorso implica il rigetto della domanda di risarcimento dei danni in esso contenuta.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti costituite, mentre non occorre provvedere nei confronti dell’altra parte evocata in giudizio ma non costituita (Regione Lombardia).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Leggiuno, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e a favore del sig. Costantini, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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