Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13930 Accertamento Contenzioso Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 28/11/05, depositata il 2.2.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla società GA.GI.CO. di Capone Giuseppe & C. s.n.c. nei confronti dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di rettifica IVA, per una maggiore imposta relativa all’anno 1996, originato da un processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza di Mondragone.

2. La CTR riteneva, invero, che la segnalazione di P.S. – peraltro non portata a conoscenza della contribuente – avesse riguardato il sequestro di documentazione extracontabile reperita al di fuori della sede sociale, e presso un soggetto estraneo alla società, pur se genitore dell’amministratore della GA.GI.CO. s.n.c., e che, pertanto, l’accertamento in rettifica si fosse, in definitiva, fondato su elementi privi dei requisiti di legge per l’accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. 3. Per la cassazione della sentenza n. 28/11/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. 1.1. La CTR sarebbe, infatti, incorsa – a detta dell’Ufficio – nel vizio di extrapetizione, per avere motivato l’accoglimento dell’appello, tra l’altro, con l’affermazione dell’assenza dei requisiti di legge per l’accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, (gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base della rettifica), benchè tale censura fosse stata proposta dalla società contribuente soltanto, del tutto tardivamente, nel giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso, poi, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè la motivazione contradditto-ria su un punto decisivo della controversia.

2.1. Per un verso, infatti, l’impugnata sentenza avrebbe, affermato la legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento per relationem, con riferimento, cioè, al processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza, e che l’amministrazione ricorrente assume essere stato notificato alla contribuente; per altro verso, la decisione di appello avrebbe ritenuto insufficiente tale motivazione, affermando che l’Ufficio dovrebbe procedere ad "un’analitica valutazione di tutti gli elementi che sorreggono la pretesa". 3. Con il terzo motivo, infine, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e illogica motivazione su punti decisivi della controversia.

3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR della Campania a disattendere i numerosi, chiari e coerenti dati emersi dal-la documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di Finanza, escludendo – per di più in assenza di prova contraria da parte della contribuente – che la stessa potesse assumere il valore di prova presuntiva.

4. Premesso quanto precede, osserva la Corte, in via pregiudiziale, che il proposto ricorso deve essere considerato inammissibile.

4.1. Ed invero, va rilevato che l’Agenzia delle Entrate si è limitata ad asserire – censurando, con il secondo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, – che il processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza sarebbe stato notificato alla società contribuente. Tale asserzione appare del tutto incidentale nell’economia del motivo di gravame, finalizzato a censurare la ritenuta insufficienza della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, dandosi per scontata, da parte dell’Ufficio, la notifica della segnalazione di P.S. alla società GA.GI.CO. S.N.C..

Senonchè, la sentenza di appello – impugnata dall’Agenzia delle Entrate per altri motivi – statuiva, tra l’altro, che l’avviso di rettifica impugnato dalla contribuente era fondato "esclusivamente sulla segnalazione effettuata dalla G. d. F. di Mondragone ad altro soggetto, se pur geni-ore dell’amministratore della società (…) e non portata a conoscenza della società ricorrente, precludendole, così, le relative adeguate difese".

Siffatta statuizione, costituente una delle ragioni sostanziali che hanno indotto la CTR ad accogliere l’appello della GA.GI.CO. s.n.c., non è stata, tuttavia, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, allegando (ex art. 369 c.p.c.) o trascrivendo nel ricorso – in adempimento del principio c.d. di autosufficienza, più volte enunciato da questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 6023/09, 15952/07, 7392/04) – i punti salienti del processo verbale di contestazione, e della relativa relata di notifica.

4.2. Orbene, va osservato, al riguardo, che qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre. E’ di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, per cui l’impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., in tal senso, Cass. 2811/06, 21431/07, S.U. 16602/05).

4.3. Nè può dubitarsi del fatto che la statuizione in parola – concernente la mancata comunicazione del verbale di contestazione alla società contribuente – sia di per sè idonea a sorreggere, logicamente e giuridicamente, la decisione.

E’ fin troppo evidente, infatti, che la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento in materia tributaria è consentita, e non inficia la validità dell’atto impositivo, sempre che, però, l’atto richiamato sia in esso trasfuso, o sia stato portato comunque a conoscenza del contribuente, derivandone, in caso contrario, la nullità dell’avviso di accertamento (Cass. 25721/09, 26683/09, 4306/10).

5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della società intimata.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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