Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-06-2011, n. 13928 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 75/45/05, depositata il 16.5.05, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Pro Edil s.r.l. avverso la cartella esattoriale per sanzioni e interessi, in materia di IVA, per l’anno di imposta 1981. 2. La CTR, riteneva, invero, che – pure a prescindere dal decorso, o meno, dell’ordinario termine prescrizionale decennale, che l’Ufficio riteneva di avere interrotto – non risultasse acquisita agli atti la prova del rispetto, da parte dell’Ufficio, del termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. 3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 75/45/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 112, 156 c.p.c., art. 2969 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.1. Secondo l’amministrazione ricorrente, invero, la CTR della Lombardia sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo rigettato l’appello dell’Ufficio per essere il medesimo decaduto dal potere impositivo, per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, laddove il contribuente si era limitato ad eccepire la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., della pretesa erariale.

Il giudice di appello sarebbe, inoltre, incorso nel vizio di omessa motivazione, poichè – pur avendo fatto menzione del motivo di appello relativo alla prescrizione e del relativo atto interruttivo prodotto dall’Ufficio – avrebbe del tutto sommariamente risolto la questione, senza dare adeguatamente conto in motivazione dei motivi del proprio convincimento.

2.2. Il motivo di ricorso è pienamente fondato sotto entrambi i profili suindicati e va, pertanto, accolto.

2.2.1. Dall’esame dell’impugnata sentenza si evince, infatti, che la società Pro Edil s.r.l. aveva eccepito, nel giudizio di primo grado, esclusivamente la prescrizione decennale del diritto dell’amministrazione finanziaria al pagamento richiesto con la cartella esattoriale notificata al contribuente, e tale eccezione era stata accolta dalla CTP. Il giudice di appello, invece, dichiarava l’amministrazione finanziaria decaduta dall’esercizio del potere impositivo, per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Ebbene, a giudizio della Corte, tale pronuncia integra una palese violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.. Ed invero – secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. 3670/96, 14424/00, 16809/08) – incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, espresso dall’art. 112 c.p.c., e segnatamente nel vizio di ultrapetizione, il giudice che superi i limiti quantitativi del petitum di parte, pronunciandosi su domande ed eccezioni in aggiunta a quelle espressamente proposte dalla parte interessata.

2.2.2. Nè può ritenersi che siffatta pronuncia di decadenza possa essere emessa dal giudice di appello d’ufficio.

Ed invero, va osservato al riguardo che – secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte – il termine di decadenza stabilito a carico dell’Ufficio tributario e ed a favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale, e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Ne consegue che detta decadenza, ai sensi dell’art. 2969 c.c., non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e la relativa eccezione non può essere neppure proposta per la prima volta in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (Cass. 11521/04, 26361/06, 18019/07).

2.2.3. Deve ritenersi, peraltro, sussistente anche il vizio di motivazione, atteso che la CTR ha risolto in modo del tutto sommario, e senza dare adeguatamente conto del perchè la sentenza di primo grado andasse confermata sul punto, la questione relativa alla prescrizione eccepita dal contribuente, dando soltanto ad intendere che l’atto interruttivo prodotto dall’Ufficio fosse inidoneo ("termine prescrizionale che l’Ufficio vorrebbe interrotto"), ma senza esporre le ragioni di tale convincimento.

3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che – tenuto conto di quanto statuito da questa Corte in ordine alla non rilevabilità d’ufficio della decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 – dovrà adeguatamente motivare in ordine alla prescrizione della pretesa erariale, eccepita dalla Pro Edil s.r.l..

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione, compensa le spese tra la parte presente e il Ministero.

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