T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 728 Commissario straordinario Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo

I ricorrenti, nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Naso, impugnano il Decreto del Presidente Reg. Sicilia 17.2.2010 n. 53 con cui è stata disposta la rimozione del Sig. V.E. dalla carica di Sindaco e nominato il Commissario Straordinario, nonché il Decreto Ass. Reg. Autonomie Locali n. 87 del 30.3.2010 di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

La vicenda trae origine da ripetute ispezioni disposte dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, culminate nel D.A. del 19 marzo 2007, col quale il Sindaco veniva sospeso dalla carica, in attesa del perfezionamento dell’istruttoria del Presidente della Regione sulla proposta di rimozione dalla carica ex art. 40 l. 142/1990, di cui alla relazione prot. 1177 del 13 marzo 2007, attese "le gravi e reiterate violazioni di legge riscontrate".

Il provvedimento fu impugnato dall’interessato con ricorso n. r.g. 678/97, e sospeso dal TAR

con ordinanza cautelare n. 525/07, per carenza di idonea e specifica motivazione.

Nelle more, si svolgevano nuove elezioni, a conclusione delle quali i ricorrenti risultano eletti ed il Sindaco uscente riconfermato a larga maggioranza di voti.

Con nota del 14 settembre 2007, racc. n. 2934, indirizzata all’Assessorato, il ricorrente faceva presente che era scaduto il mandato elettorale oggetto di ispezioni e chiedeva, conseguentemente, venisse ritenuto estinto il procedimento di rimozione.

Con nota dirigenziale n. 204 del 14 gennaio 2008, invece, l’Assessorato confermava l’interesse alla "destituzione" del Sindaco dalla carica per i fatti pregressi; tuttavia, prendendo atto del nuovo mandato elettorale nel frattempo sopraggiunto, comunicava la sospensione del procedimento di rimozione e l’estensione al nuovo mandato della fase istruttoria in corso, decidendosi di "monitorare" l’attività mediante verifiche ispettive supplementari, nel termine di un anno, "entro il quale verrà adottato il provvedimento definitivo di rimozione o di archiviazione del procedimento".

Avverso tale nota il Sig. V.E. ha proposto il ricorso n. R.G. 704/2008.

Successivamente, è intervenuta la nomina di un Ispettore con il compito di monitorare l’organizzazione dei servizi e la gestione degli appalti nel Comune (decreto assessoriale n. 927 dell’11.4.2008).

Quest’atto, unitamente alla nota del 15 gennaio 2010 prot. 1048, che comunica l’avvio di procedimento per l’applicazione della sanzione della rimozione ex art. 40 l. 142/1990, nonché il D.P.Reg. del 17.2.2010 n. 53/serv. 1/SG che dispone la rimozione del Sig. E. dalla carica di Sindaco, ed il decreto assessoriale n. 87 del 30.3.2010 che indice nuove elezioni, sono stati impugnati con ricorso n. r.g. 917/2010, sia per illegittimità derivata dagli atti impugnati coi precedenti ricorsi di cui si è detto, sia per vizi autonomi.

Gli Assessori sono immediatamente decaduti per effetto dei detti provvedimenti ed i Consiglieri Comunali vanno a scadere ben due anni prima della scadenza naturale del mandato.

Propongono, pertanto, il ricorso in esame deducendo i seguenti vizi:

Violazione dell’art. 7 della l.r. 241/1990 e dell’art. 8 della l.r. 10/1991;

Invalidità derivata;

Violazione dell’art. 40 della l. 8.6.1990 n. 142 e dell’art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento.

Violazione del principio del "ne bis in idem". Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del travisamento;

Violazione dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000, eccesso di potere per sviamento;

Resistono in giudizio le Amministrazioni regionali intimate, che eccepiscono l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Questo Tribunale, con sentenza resa sul ricorso n. r.g. 917/2010, proposto dal Sig. V.E., trattato alla medesima pubblica udienza, ha esaminato i provvedimenti impugnati, ritenendoli legittimi.

Il Collegio ha esaminato con quella sentenza alcune delle censure svolte con il ricorso in esame, rigettandole.

Specificamente, ha ritenuto non sussistere la dedotta invalidità derivata, (di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo), in quanto con i ricorsi nn. r.g. 678/97 e 704/ 2008 proposti dal Sig. V.E. erano stati impugnati atti del procedimento di sospensione dalla carica di sindaco, autonomi rispetto al decreto di rimozione impugnato col ricorso in esame. La censura, comunque, è stata ritenuta non decisiva poiché il D. Pres. Reg. Sicilia n. 53/2010 è stato adottato a seguito della rielezione del Sig. E. nel 2007 a Sindaco di Naso, a conclusione di un nuovo procedimento, riavviato con D.A. 11.4.2008 n. 927, a seguito di nuovi fatti (2 esposti del 25.2.2008, a firma di tre consiglieri comunali e di sei consiglieri comunali, coi quali viene evidenziato che la situazione di illegalità nella gestione comunale si è aggravata), dopo che con la determinazione dirigenziale n. 204 del 14 gennaio 2008 (impugnata con il ricorso n. r. g. 704/2007) si era disposto di "congelare" il precedente procedimento di rimozione in itinere (anche in considerazione di un bilanciamento di interessi che teneva conto della volontà popolare espressasi nella consultazione elettorale) e di estendere al nuovo mandato la fase istruttoria mediante "monitoraggio" della gestione comunale per un anno.

Neppure ha pregio la censura relativa alla violazione del principio del "ne bis in idem" per essere stato il provvedimento di rimozione adottato oltre il termine di un anno dal riavvio del procedimento, e sulla scorta di un’attività ispettiva a suo tempo eseguita (quarto motivo di ricorso).

Come già affermato da questo Collegio, "quanto all’esaurimento del potere di disporre la sanzione col decorso del periodo di un anno di "monitoraggio" indicato nella nota dirigenziale del 14 gennaio 2008, si osserva che il termine, che l’Amministrazione si è autoimposta per la conclusione del procedimento, ha un evidente valore sollecitatorio e non perentorio; in ogni caso, il termine non avrebbe potuto impedire all’Amministrazione regionale di esercitare nuovamente un’attività ispettiva e istruttoria, senza incorrere nella temuta violazione del "ne bis in idem", ove ricorressero nuovi presupposti, com’è avvenuto nella specie, a seguito dei nuovi esposti pervenuti, prot. 2429 del 17.3.2008 e prot. 2741 del 26.3.2008, da parte di consiglieri comunali di Naso, che segnalavano nuove gravi irregolarità nella gestione comunale. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio dell’art. 40 cit., e più in genere con i principi in materia di controllo sugli organi, che si connota per il carattere di continuità nel tempo ed è riferibile, sotto il profilo sistematico, agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p) Cost., espressione del potere di sanzionare gravi violazioni senza limiti temporali, in vista del soddisfacimento di un rilevante interesse nazionale."

Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 42 del D.Lg. 267/2000 per la mancata comunicazione preventiva al Consiglio Comunale, che ha sottratto a quest’ultimo la possibilità di esercitare i propri poteri di controllo politicoamministrativo.

Il richiamo all’art. 42 del TUEL., che si riferisce alle competenze dei consigli comunali, non è conducente. La rimozione del Sindaco, già contemplata dall’art. 40 della l. 142/1990 e oggi dall’art. 142 del D.Lgs 267/2000, è istituto di natura schiettamente sanzionatoria, ricompreso nell’ambito dei poteri di controllo sugli organi, che compete all’Autorità statale, ed in Sicilia all’Autorità regionale in virtù dello Statuto speciale. Costituisce, pertanto, l’extrema ratio per il ripristino della legalità violata in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato. L’intervento sugli organi degli enti locali in base al presupposto della sussistenza di gravi e persistenti violazioni di legge è compatibile con il sistema complessivo di equiordinazione degli enti locali con lo Stato e le regioni e con la più accentuata autonomia degli stessi ex art. 114 Cost, recati dal nuovo Titolo V della Costituzione, in quanto, come si è osservato, il vigente ordinamento costituzionale contempla due forme di ingerenza statale nell’autonomia delle amministrazioni locali: quella di natura sostitutiva di cui all’art. 120 Cost., che fa fronte ad esigenze oggettive da perseguire con un intervento surrogatorio, e quella, riferibile sotto il profilo sistematico agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p) Cost., che è espressione di un potere di controllo sugli organi e presuppone la sussistenza di violazioni gravi da sanzionare, nell’interesse nazionale (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18 marzo 2010, n. 4275).

Infine, quanto al motivo di ricorso col quale si lamenta la violazione delle norme nazionali e regionali sulla partecipazione al procedimento, perché i ricorrenti non sono stati messi a conoscenza dell’avvio del procedimento di rimozione del Sindaco, che pure avrebbe prodotto effetti diretti e concreti anche nei loro confronti, basti osservare che, pur ammesso che i ricorrenti siano destinatari di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. 241/1990 non è annullabile il provvedimento che, adottato in mancanza della detta comunicazione, risulti però in giudizio che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con un giudizio ex post rimesso all’apprezzamento del giudice, sulla base delle difese spiegate dall’Amministrazione. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7197). In alcun modo la partecipazione al procedimento dei ricorrenti avrebbe potuto ovviare all’adozione del provvedimento di rimozione (e del successivo atto di indizione delle elezioni), posto che le circostanze poste a base del provvedimento sanzionatorio, oggetto di ripetute ispezioni, riguardavano comportamenti contestati al Sindaco, e non ai ricorrenti.

Le spese di giudizio, attesa la complessità degli atti e la peculiarità della vicenda possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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