Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13410

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza della corte di appello di Palermo del 17.2/11.3.2010, L.D., Li.Gi., S.C., S.S. e C.R. venivano riconosciuti colpevoli e condannati alle pene di legge, confermando così la sentenza di primo grado, in abbreviato, del gup del tribunale della stessa città in data 17.1.2007, riformata solo con riferimento alla pena, che veniva ridotta, inflitta a S.S., per i seguenti delitti:

nei confronti di L.D. per i delitti di cui capi da A) ad M) – ex 81 cpv artt. 416 e 628 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, artt. 56, 575, 576, 624 e 625 c.p. commessi in (OMISSIS), rispettivamente, fino al Dicembre 2001, l’associazione a delinquere, gli altri l’11.7, il 27.7, il 31.7, il 1.8, il 6.10 2001;

nei confronti di S.C. per gli stessi delitti ed in aggiunta per un ennesimo delitto di tentata rapina di cui al capo N);

nei confronti di S.S. per i delitti di cui ai capi A), B), C), L), M) e N);

nei confronti di Li.Gi. per i delitti di cui ai capi A), D), E), F), G), nei confronti di C.R. per il solo delitto – ex artt. 56, 110 e 628 c.p.- di cui al capo N).

-2- Il fatto: i primi quattro avevano costituito una associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti di rapina aggravata, avvalendosi delle informazioni di tale R.M., ai danni di dipendenti e porta-valori della ditta "Fiorentino comm. Giuseppe s.r.l.", avente come oggetto sociale la vendita di gioielli ai negozi di Palermo e di altre città. Nel corso di una delle rapine, commesse a (OMISSIS), L.D., Li.Gi. e S.C. esplodevano più colpi di arma da fuoco contro M. V. che riportava plurime ferite in più parti del colpo. La consumazione delle rapine aveva comportato altresì la commissione di una serie di furti.

-3- I giudici di merito, ai fini della declaratoria di responsabilità di tutti gli indagati, valorizzano i tabulati telefonici acquisiti tramite la consulenza G. ed il loro incrocio, dal quale risultano, in concomitanza con le rapine, la presenza nel luogo e nel tempo dei singoli fatti delittuosi di tutti o alcuni dei componenti l’associazione. Tale dato non costituiva il solo su cui fondare il giudizio di responsabilità Esso di volta in volta viene, collegato o al dato della confessione di qualcuno dei correi, Li.Gi. e S.S., o al dato dei contatti telefonici, in concomitanza o in prossimità dei singoli fatti delittuosi, con il basista dell’organizzazione, R. M., che era in grado di avvertire dei movimenti dei rappresentaci in possesso dei preziosi ed in visita alle varie gioiellerie delle province di Palermo e di Trapani, o ancora alla individuazione di persona, o al dato delle intercettazioni della Guardia di Finanza (per i capi L, M ed N), o ancora al dato di riconoscimento della persona offesa, o ancora infine al dato dattiloscopico (di Li.Gi. per i reati di cui capi L ed M).

-4- In breve gli elementi di colpevolezza, enucleati dai giudici di merito, in ordine alle singole posizioni:

M.V. riconosce per la rapina ed il tentato omicidio di cui capi F), G), H), I) il 30.1.2002 i due rapinatori L.D. e Li.Gi., peraltro reo confesso. I tabulati evidenziano che l’imputato L. si trovava in zona ed in collegamento con le utenze in uso a Li. ed a S.C.. Collegamenti che riguardano le utenze di tutti e tre i correi anche nei giorni precedenti la rapina – 30 e 31 Luglio 2001 – e che li collocano nelle vicinanze della abitazione del M., oggetto dei sopralluoghi dei tre.

Anche F.G., rapinato il (OMISSIS) insieme a D. C.S. – capi D) ed E) -, riconosce in fotografia L.D. e la descrizione che ne fa collima con quella di M.V.. I tabulati confermano la presenza dell’imputato nei pressi dell’aereo-porto di Punta Raisi dove era atterrata la persona offesa, come anche la presenza del suo correo S.C.. Il Li. in ordine al delitto è reo confesso. Ulteriore elemento di prova i giudici di merito rinvengono nel fatto che il basista, R., aveva acquisito informazione sugli spostamenti della persona offesa e che da una cabina telefonica dell’aereo-porto, subito dopo una telefonata al negozio del L., era intervenuta altra telefonata questa volta indirizzata al R..

Per i fatti di reato commessi l'(OMISSIS) – tentata rapina ai danni di Ra.Gi. e reati connessi di cui ai capo B) e C) – la sentenza richiama i dati dei tabulati telefonici dai quali si traggono i movimenti simultanei del Li. e dei suoi correi, S.C. e S.S., fin dalle primissime ore di quel giorno e la loro presenza nel luogo e nell’ora della tentata rapina a Ra.Gi.. Subito dopo il fallimento della rapina, viene registrato un contatto telefonico tra R.M. e L..

Tutti gli imputati non hanno saputo dare una attendibile razionale spiegazione della loro presenza nel luogo della tentata rapina.

Anche per la rapina,di cui ai capi L) e M) ai danni di Se.

C. e G.L., la responsabilità del L., come dei due S. e di Li.Gi. (gli altri due correi, Lu.

R. e R.M. sono stati separatamente giudicati) è tratta dall’incrocio dei tabulati che li collocano insieme nel tempo e nel luogo dei fatti delittuosi. Peraltro dalle intercettazioni delle conversazioni tra L., S.S. e S. C., come puntualmente e diffusamente riportate nella sentenza di primo grado, si trae che gli imputati si preparano alla rapina del 7.10.2001 nei due giorni immediatamente precedenti e che nel giorno designato sono in procinto di raggrupparsi per compiere l’azione delittuosa. Per i fatti de quibus, ancora, sono rei confessi Li.

G., S.S., e tale Lu.Ro., giudicato separatamente.

La responsabilità del C., concorrente con S.C. e S.S. nel delitto di tentata rapina ai danni di R. G. il (OMISSIS) – capo N) – viene fondata sulle ammissioni del basista R.M. che il giorno stesso della rapina comunica, attraverso una serie di telefonate, a S.C. notizie utili per la commissione del delitto, in particolare i movimenti del Ra. una volta che gli fossero stati consegnati i gioielli per un valore di cento milioni da rivendere poi alle gioiellerie del territorio. Il dato viene collegato al fermo, da parte della polizia giudiziaria avvertita della operazione delittuosa in atti, di S.C. e C.R. il (OMISSIS), h.

12 nella zona – (OMISSIS) – a brevissima distanza dal luogo in cui si trovava il Ra. giunto in città per esibire il campionario alla gioielleria (OMISSIS). I giudici di merito ritenevano di significato univoco la presenza, insieme a S.C., del C., che peraltro non aveva fornito una qualsiasi ragionevole spiegazione della sua presenza in loco.

-5- Tutti gli imputati ricorrono avverso la decisione con separati ricorsi. Si ritiene di indicarli, quei motivi, insieme alle ragioni secondo il collegio della loro inammissibilità.

Le censure mosse da L.D. avverso la parte della sentenza che lo ha riconosciuto colpevole del tentato omicidio ai danni di M.V. commesso il (OMISSIS) e dei reati connessi- tentata rapina, e detenzione e porto di armi da sparo, furto aggravata dell’autovettura utilizzata – capi F), G), H), I) – sono del tutto inammissibili perchè generiche, da un lato, comunque in fatto dall’altro. Generiche in quanto criticano gli esiti della consulenza G., che in base alla analisi dei tabulati, colloca l’imputato nel luogo e nell’ora dei delitti contestati, percorrendo per altro verso le vie inammissibili del merito allorchè contestano, contrariamente alle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di un conflitto a fuoco di ben cinque rapinatori, una tale verità, richiamando la perizia balistica che ha verificato la presenza dei bossoli di due sole pistole, con due differenti calibri, una delle quali evidentemente della persona offesa che ha reagito sparando agli aggressori. Ma è facile replicare che due tipologie di bossoli non possono escludere l’uso di più di due pistole dello stesso calibro. Ed ancora sul piano del merito si svolgono le critiche in merito a quanto argomentato dai giudici di merito sulla affidabilità del riconoscimento operato dalla persona offesa dell’imputato, visto da quest’ultima in volto e riconosciuto" ..dal volto, dagli occhi e dalla espressione della persona, e non dalla corporatura…" Ed i giudici ancora, con ragionamento logico e congruo, hanno sottolineato che la descrizione dell’imputato, fatta dalla persona offesa nelle s.i.t. del 10-8, pochi giorni dopo del fatto corrispondeva grosso modo, con riferimento alla corporatura robusta, all’imputato, ancora che questi non era stato giustamente riconosciuto nelle fotografie mostrategli, tra le quali non vi erano le foto per l’appunto dei due rapinatori, Li., reo confesso, e L..

Quest’ultimo è stato anch’egli riconosciuto, il 30.1,2002, in sede di individuazione personale effettuata dalla p.g. con modalità corrette anche se dimagrito. Ed in effetti la corporatura dell’imputato, dalla data della rapina alla data del riconoscimento, aveva subito un notevole dimagrimento. Del resto ulteriore dato sulla correttezza dell’argomentazione giudiziale in merito alla affidabilità del riconoscimento era costituto dal fatto che la persona offesa aveva riconosciuto un secondo rapinatore, il Li., reo confesso della rapina commessa con altri di cui ha inteso espressamente non fare i nomi.

Anche le censure mosse dal ricorrente L. sulla motivazione di colpevolezza in ordine alla rapina a mano armata ai danni di F.G. e D.C.S. in data 27.7.2001 – capi D) ed E) – si svolgono sul campo precluso in sede di legittimità: i giudici di merito hanno dato logica e coerente spiegazione del perchè la persona offesa non ha riconosciuto, in sede di ricognizione personale l’imputato che era notevolmente dimagrito dall’epoca del fatto di reato e del perchè invece lo riconobbe in sede di una ricognizione fotografica, in data 30-1-2002, dove lo stesso era stato ritratto con la sua corporatura propria dell’epoca del fatto di reato. Del resto la descrizione del rapinatore fatta dal F. ricalca quella fatta dal M. ed i fatti di reato ai danni dell’uno e dell’altro sono stati commessi a distanza di soli tre – quattro giorni. Il dato proveniente dai tabulati telefonici, che collocano l’imputato a poca distanza dall’aereoporto dove sbarcava il F. e da dove iniziava il suo pedinamento ad opera dell’imputato e dei suoi correi, Li., reo confesso, e S.C., anch’egli presente a Punta Raisi, ed ancora gli intensi contatti tra Ra. (separatamente giudicato), perfettamente a conoscenza degli spostamenti del F. nel giorno della rapina, e L. prima del colpo, il dato ancora di due telefonate da una stessa utenza pubblica dell’aereoporto di Punta Raisi, il giorno e nell’ora immediatamente prossima al delitto, prima al laboratorio fotografico L., in Palermo, e subito dopo a Ra.Ma., il che ragionevolmente evidenzia la presenza dell’imputato a Punta Raisi, relegano le critiche difensive in valutazioni inconferenti nella misura in cui non considerano affatto le circostanze evidenziate in sentenza. Le ulteriori censure difensive sulle motivazioni in punto di responsabilità dell’imputato per le rapine, e reati connessi, commesse in data (OMISSIS) ai danni di Ra.Gi., G. L. e S.C. – capi B) e C) -, nonchè per il delitto di associazione a delinquere, si limitano a criticare in modo oltremodo generico il ragionamento dei giudici e, pertanto devono dichiararsi inammissibili.

-6- Parimenti inammissibili, anche per difetto di interesse, sono i motivi di ricorso proposti da Li.Gi., che deducono l’inutilizzabilità della consulenza tecnica depositata il 9.11.2005 e di tutti gli atti di indagine compiuti dopo l’11.5.2004, termine delle indagini preliminari, nonchè dei tabulati telefonici sprovvisti del decreto di autorizzazione del gip. Invero, a parte ogni pur possibile rilievo, quale quello della irrilevanza delle eccezioni in sede di giudizio abbreviato promosso con il consenso dell’imputato a non eccepire, tra l’altro, se non nullità assolute e inutilizzabilità patologiche (v., in tal senso, S.U. 21.6/30.6.2000, Tammaro, RV. 216246; Sez. 5, 23.9/8.11.2004, Mordilo e a., RV. 230065; Sez. 6, 24.2/22.4.2009, Abis Rv 243257; Sez. 5, 12.7/29.10.2010, P.G. in proc. La Rosa ed altri, Rv 248506), ovvero a parte il rilievo secondo cui i tabulati sono stati acquisiti prima dell’entrata in vigore della L. n. 45 del 2004 che ha richiesto l’autorizzazione del g.i.p., il ricorrente è reo confesso, e la confessione, per la sua ampiezza e concordanza con i dati oggettivi degli episodi criminosi, deve ritenersi del tutto veritiera ed attendibile.

-7- Ancora inammissibili sono i motivi di ricorso di Su.Ca. nella misura in cui propongono posti i dati di fatto rilevati in sentenza, una lettura ed una interpretazione "neutra" degli stessi, tali che non riescono a scalfire la valorizzazione giudiziale degli stessi secondo il senso comune e secondo una plausibile opinabilità di apprezzamento. Aver fatto perno,i giudici di merito, sui tabulati telefonici, incrociandone i dati, che evidenziavano la presenza nelle ore e nei luoghi delle varie rapine dell’imputato e del collegamento dello stesso con il basista da cui riceveva le notizie in merito ai movimenti delle persone offesa da rapinare, collegati tutti questi dati alla ammissione dei reati da parte anche di uno dei soggetti – Li.Gi. – facenti parte dei partecipanti alla associazione a delinquere, costituisce un costrutto accusatorio che non può essere scalfito dalle deduzioni difensive che protestano per il carattere neutro dei dati, senza però fornire alcuna spiegazione alternativa delle coincidenze, pertanto non equivoche, segnalate dai giudici di merito. Peraltro vi è da sottolineare la genericità del primo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 192 c.p.p. attraverso un richiamo al primo motivo di appello ed ad una critica a tutto campo della decisione di merito sul punto senza indicazione dei fatti di reato specifici a cui le critiche generiche si riferiscono ed impedendo così al giudice di legittimità di individuare ed enucleare per ogni singolo reato contestato le specifiche censure che ne dovessero minare la decisione argomentata di colpevolezza. I riferimenti infatti ai singoli episodi delittuosi si limitano a denunciare l’irrilevanza dei dati telefonici acquisiti e assemblati dalla consulenza G. ed omettono di rilevare che i contatti telefonici vengono valorizzati nella misura in cui essi avvengono con i coimputati tra l’altro nel delitto associativo – in relazione al quale non vien mossa alcuna argomentazione critica – nel tempo e nel luogo della rapina, previamente individuato attraverso le notizie fornite al gruppo associativo in seguito al contatto con uno dei suoi componenti, dall’informatore Ra.. Manifestamente infondata poi è la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche ed alla entità eccessiva della pena, dal momento la sentenza radica le sue determinazioni sul punto sulla considerazione della gravità dei reati commessi con uso delle armi, e, per gli imputati confessi, sulla determinazione di questi di non indicare i nomi dei correi e sui gravi elementi di prova,a loro carico, di colpevolezza preesistenti che di quelle confessioni depotenziano di certo il valore significante.

In proposito vi è da ribadire la regola alla cui stregua la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, 28.10/23.11.2010, Straface, RV 248737). Peraltro nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, 16.6/23.9.2010, Giovane ea., Rv 248244).

-8- Le considerazioni che precedono sul punto del diniego della attenuanti generiche e della quantificazione della pena valgono a resistere efficacemente alle critiche mosse da S.S. che propone un unico motivo di ricorso, peraltro estremamente generico non indicando quali fossero le circostanze e le ragioni in relazione ai reati contestati che il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in considerazione perchè prevalenti ed assorbenti i dati giudizialmente considerati.

-9- Inammissibili si rivelano i motivi di ricorso di C. R.. Il C., insieme al correo S.S. nel delitto di tentata rapina ai danni Ra.Gi. (già preso di mira l’11.7.2001), fu sorpreso nell’atto di avvicinarsi alla persona offesa che iniziava da Trapani il suo giro per far visionare il campionario alle varie gioiellerie – undici -, dislocate nella provincia di Trapani. Il che significava univocamente che la rapina avrebbe dovuto consumarsi durante il tragitto e che il pedinamento degli imputati costituiva una attività, certo non di esecuzione del reato, ma di certo diretta ed idonea in modo in equivoco a commetterlo con una connotazione di contestualità. Il fatto che l’imputato ed i suoi correi non fossero armati è ben spiegato dai giudici di merito che prefigurano correttamente una rapina senza armi. E ancora il fatto che il mezzo non fosse rubato, ma nella disponibilità di S.C., non esclude il fatto che alla rapina dovessero partecipare anche altri correi con mezzi rubati.

Peraltro, dalle intercettazioni telefoniche di quel giorno e dei giorni precedenti, emergevano i rapporti tra il basista, Ra.

M. (separatamente giudicato) e S.C., al quale il primo, come peraltro dallo stesso ammesso, forniva notizie utili alla consumazione della rapina.

Il secondo motivo di ricorso, che deduce l’operatività nella specie della desistenza volontaria, è manifestamente infondato: per essere stato interrotto l’iter criminoso dall’intervento della polizia e per doversi ritenere irragionevole la permanenza della volontà del delitto dopo l’allarme causato dall’intervento della guardia di Finanza.

La declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi preclude l’eventuale declaratoria della prescrizione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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