Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13409

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 dicembre 2008 Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 19 giugno 2007, con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato N.S. alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 200 di ammenda, siccome ritenuto penalmente responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, per non aver esibito, a richiesta degli agenti della Guardia di Finanza di Napoli, il passaporto ovvero altro suo documento di identificazione.

2. La Corte d’appello ha ritenuto che la mancata esibizione senza giustificato motivo di un documento di identificazione da parte dello straniero costituiva un illecito anche se commesso da straniero clandestinamente entrato nel territorio dello Stato, atteso che la formulazione della norma non autorizzava alcuna distinzione fra stranieri legittimamente presenti sul territorio dello Stato e stranieri ivi irregolarmente presenti.

3. Avverso detta sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso per cassazione N.S. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione illogica e carente.

Ha rilevato che l’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale non era condivisibile, atteso che era da privilegiare l’opposto indirizzo, secondo il quale la norma incriminatrice in esame non era applicabile allo straniero che fosse entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non fosse stato in possesso di alcun documento di riconoscimento.

Tanto poteva desumersi dalla collocazione della norma incriminatrice, organicamente inserita in un complesso di disposizioni che regolavano la condizione degli stranieri entrati in Italia in modo non clandestino; nonchè dall’assenza di raccordo fra il procedimento penale per il reato di mancata esibizione di documenti e la procedura di espulsione, raccordo invece espressamente previsto e disciplinato per i procedimenti penali riguardanti gli immigrati clandestini soggetti all’espulsione amministrativa. Sul piano dell’interpretazione letterale, il concetto di esibizione infine richiamava e presupponeva necessariamente il concetto di possesso e quindi di effettiva disponibilità di un oggetto da esibire, sì che il soggetto privo di documenti avrebbe dovuto rimanere esente da sanzioni, atteso che, diversamente, lo straniero sarebbe stato punito con sanzione penale per l’ingresso clandestino, sanzione non prevista dalla legge al momento del fatto in contestazione.

Il ricorrente ha chiesto infine che venisse valutato l’eventuale decorso dei termini di prescrizione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da N.S. è fondato.

2. Va rilevato che il precedente orientamento di questa Corte (cfr.

Cass. SS.UU. 29.10.03 n. 45801, rv. 226102), alla stregua del quale il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, consistente nella mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali ed agenti di p.s., del passaporto o di altro documento di identificazione, poteva essere commesso da qualsiasi cittadino straniero che si trovasse in Italia, a prescindere il medesimo fosse o meno presente sul territorio nazionale in modo regolare od irregolare, è stato recentemente innovato dalle SS.UU. di questa Corte, la quale, esaminata ex novo la questione a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 (udienza del 24.2.2011), ha ritenuto che la modificazione del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente "abolitio criminis" per gli stranieri extra comunitari irregolari.

3. E poichè nella specie risulta che N.S., cittadino extracomunitario di nazionalità (OMISSIS), non era in possesso di regolare permesso di soggiorno, si che non aveva ottemperato all’invito rivoltogli dal personale della Guardia di Finanza di Napoli di esibire un qualsiasi documento di riconoscimento, in quanto ne era del tutto privo, siccome cittadino extracomunitario clandestino, va ritenuto che il comportamento dal medesimo tenuto non integra gli estremi del reato contestatogli.

4. Da quanto sopra consegue che, in accoglimento del ricorso proposto da N.S., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. a), perchè il fatto a lui addebitato non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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