Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13433 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9.7.2010 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ferrara respingeva l’istanza formulata da P. D., volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Ferrara 21.7.2009, di cui all’ordine di esecuzione emesso il 26.3.2010, dalla Procura della Repubblica di Ferrara; che in particolare, veniva escluso che potessero computarsi sulla pena applicata per reato ostativo di cui alla sentenza menzionata, i periodi di presofferto, relativi ad altre due sentenze comprese nel provvedimento di cumulo e fosse dichiarata non esecutiva la pena, poichè la causa ostativa alla sospensione attiene al titolo di reato (art. 624 aggravato da due circostanze ex art. 625 c.p.) e che la scindibilità del cumulo è possibile solo ai fini della fruibilità dei benefici penitenziari in relazione all’art. 4 bis O.P..

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore per dedurre con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 656 c.p.p., comma 5: è principio consolidato quello secondo cui è necessario procedere allo scioglimento del cumulo affinchè la pena riportata per un reato ostativo possa considerarsi espiata per prima, onde consentire al condannato di ottenere un risultato favorevole. Tale modus opinandi trae origine dalla giurisprudenza della Corte Costituz. (v. sent. 361/1994), con il che la tesi sostenuta-secondo cui sarebbe impossibile scindere il cumulo per la differente natura dei benefici penitenziari rispetto al provvedimento di sospensione dell’esecuzione -, è difficilmente sostenibile atteso che la ratio è quello di consentire un trattamento più favorevole. Vengono richiamate in proposito numerose sentenze di legittimità, secondo cui in caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, di cui alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell’art. 4 bis O.P., esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo può esser sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l’espiazione delle pene relative a quei delitti, l’esclusione o la limitazione non debbano più operare.

Quindi il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ritenere la pena per il reato ostativo completamente espiata e quindi avrebbe dovuto ripristinare il regime degli arresti domiciliari a cui il ricorrente era sottoposto all’atto della notificazione dell’ordine di esecuzione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di respingere il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

E’ infatti principio Incontrastato quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza in data 30.6.1999 (n. 14 in proc. RONGA), secondo cui nel corso dell’esecuzione della pena il vincolo della continuazione tra reati è scindibile, in riferimento alla pena applicata per più reati avvinti dalla continuazione, onde consentire la valutazione sulla sussistenza o meno di ostacola conseguente alla tipologia di un dato reato, giudicato in continuazione, alla concessione dei benefici penitenziari L. n. 354 del 1975, ex art. 4 bis, per effetto del cumulo; con il che, a seguito dello scioglimento, ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto, la quale, per scongiurare l’effetto ostativo, deve risultare interamente scontata. Ciò posto, è immediato cogliere come risulti corretto l’operato del giudice a quo che ha sottolineato come nel caso di specie non si verta in sede di applicazione di benefici penitenziari, – per cui opererebbe il principio della scindibilità del cumulo, affermato con l’arresto suindicato -, ma si ha riguardo alla fase esecutiva propriamente detta, in cui la causa ostativa alla sospensione dell’esecuzione trova ragione nell’esecuzione di pena per reato di furto pluriaggravato ex art. 625 c.p. ( art. 656 c.p.p., comma 9). Pertanto, proprio perchè in detta particolare sede il cumulo non è scindibile, resta fermo il divieto di sospensione della pena per reati elencati nella norma sopracitata, con il che detta pena dovrà essere interamente espiata, non potendo essere imputata, come richiesto, al periodo di presofferto relativamente ad altre due condanne di cui al provvedimento di cumulo. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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