Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13425 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10.6.2010 il Tribunale di sorveglianza di Bologna non revocava il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 51 ter O.P., ancorchè S.G. fosse stato denunciato per rapina aggravata e resistenza a p.u., dai Carabinieri di Riccione; opinava infatti il Tribunale nel senso che tale realtà non poteva essere valutata a danno del prevenuto, dovendosi attendere l’accertamento sulla sua responsabilità penale per i fatti denunciati.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna che deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, meramente apparente, atteso che non esiste alcuna pregiudizialità tra il procedimento penale relativo al reato per cui l’ammesso alla misura alternativa viene denunciato e la valutazione del fatto esposto in denuncia, che il magistrato di sorveglianza è tenuto ad effettuare ai fini della eventuale revoca del beneficio.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si sarebbe trincerato dietro un’apparente ed illogica motivazione, laddove invece avrebbe dovuto entrare nel merito della notizia di reato e spiegare come la versione dell’interessato possa prevalere su quanto rappresentato dagli operanti.

3. il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento, condividendo le ragioni del ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato sconta un deficit motivazionale, atteso che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha omesso di valutare la condotta del prevenuto ai fini della richiesta di revoca della misura alternativa alla detenzione, così come rappresentata dall’annotazione di PG, a nulla rilevando che i fatti attribuiti, ritenuti costituire reato, non fossero ancora stati conclamati all’esito di un processo penale; è principio pacifico che in casi consimili è indispensabile un’autonoma valutazione in via incidentale da parte del giudice di Sorveglianza, valutazione che come sostenuto dal PG ricorrente, doveva riguardare il fatto nella sua globalità, soppesando le opposte interpretazioni, operazione che è del tutto mancata, essendosi limitato il Tribunale a sostenere che quanto evidenziato dai carabinieri di Riccione nell’annotazione agli atti non era valutabile allo stato.

Il provvedimento va quindi annullato, con rinvio degli atti al tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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