Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13423 Permessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a chiesto di rigettare il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26.5.2011, il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava il reclamo proposto da D.G., avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Potenza che aveva respinto una richiesta di permesso premio avanzata dal medesimo, sul presupposto che competente a decidere era il magistrato di sorveglianza di Siena, essendo il prevenuto assegnato alla casa di reclusione di (OMISSIS), tanto che era stata l’equipe di detto istituto ad aver seguito la sua osservazione. Sosteneva il ricorrente di essere stato presente a (OMISSIS), al momento della presentazione dell’istanza, ma il Tribunale opinava nel senso che solo un trasferimento ancorchè provvisorio, ma destinato a durare nel tempo, è idoneo a radicare la competenza della magistratura di sorveglianza, laddove nel caso di specie, dall’esame del suo fascicolo emergeva che il detenuto era stato trasferito a (OMISSIS) da (OMISSIS), per essere rinviato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e che successivamente – il (OMISSIS) – rientrò a (OMISSIS) per motivi di giustizia, dove fu trattenuto fino ai primi di luglio 2009, lasso temporale di soli tre mesi che il tribunale riteneva non sufficiente a radicare la competenza su (OMISSIS), tanto più che presso la casa di reclusione in detta sede non venne operata neppure una parziale osservazione: veniva quindi condivisa l’opinione del magistrato di sorveglianza che aveva ritenuto non apprezzabile il rapporto di stabilità del detenuto con l’istituto di provvisoria assegnazione, con il che il reclamo veniva rigettato.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, per dedurre erronea e falsa applicazione dell’art. 677 c.p.p., nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto: vien fatto rilevare che il D. presentò l’istanza mentre si trovava ristretto a (OMISSIS) e viene ribadito il richiamo ad una sentenza di questa Corte (Cass. Sez. 1^ 3.4.2008, n. 16796), ritenuta inconferente dai giudici di sorveglianza, laddove invece atterrebbe al caso in esame, poichè statuisce che la competenza a giudicare nel caso di specie appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trovi l’interessato all’atto della richiesta. Non solo, ma viene ritenuta errata la valutazione del tribunale di sorveglianza che ha opinato nel senso che il trattenimento nella casa di (OMISSIS) dal febbraio al luglio, non è periodo sufficiente da radicare uno stabile legame, tanto più che sono state citate pronunce di legittimità in cui sei mesi di permanenza sono ritenuti sufficienti a stabilire detto stabile legame.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, sul presupposto che la competenza per territorio si determina sulla base del luogo di assegnazione definitiva con esclusione della rilevanza di permanenze provvisorie o temporanee.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

E’ principio seguito dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui per determinata la competenza della magistratura di sorveglianza, deve aversi riguardo al luogo in cui il condannato permane di fatto per un apprezzabile periodo di tempo, con il che il trasferimento del detenuto, pur se disposto in via formalmente provvisoria, solo quando si protragga per un tempo significativo senza soluzioni di continuità (di almeno sei mesi), può determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza ai sensi dell’art. 677 c.p.p., comma 1, sulla base dell’ubicazione dell’istituto in cui il detenuto è stato trasferito (cft., Cass., sez. prima, 10.3.2010, n. 11069). Orbene, nel caso di specie, il D. venne trasferito da (OMISSIS) per meno di un mese nel febbraio 2009, quindi fu ristrasferito per un periodo di tre mesi, periodo da ritenere non apprezzabile e tale da determinare un diverso radicamento della competenza, rispetto al luogo di assegnazione definitiva. Tanto più che, come ha spiegato il Tribunale di sorveglianza di Potenza, che si è dichiarato incompetente, presso la casa circondariale di Melfi non venne eseguita alcuna osservazione del detenuto e non è un caso che il giudice di sorveglianza di Siena sia stato investito per un’istanza di permesso premio, rimessagli dal giudice di Potenza nel luglio 2009, e abbia potuto decidere con cognizione, sulla base di quanto risultava dalla osservazione e dal trattamento del detenuto.

Ineccepibile è quindi stata la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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