Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1916 l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il presente ricorso tende all’ottemperanza della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 591 del 2009, con la quale è stato annullato l’affidamento diretto del servizio di trasporto locale favore della società A. s.p.a., tanto a cagione della insussistenza delle condizioni legittimanti l’affidamento "in house".

2. Rileva la ricorrente che il Comune di Bari, pur avendo deciso di attivare la procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato (delibera consiliare n. 1 del 7 gennaio 2010), ha continuato a mantenere in essere il rapporto con la propria società, nella considerazione che trattavasi di servizio pubblico essenziale, non interrompibile, determinandosi altrimenti danni irreversibili per la collettività, ma obliterando in tal modo il "dictum iudicis".

3. Notificato atto di diffida e messa in mora, senza esito, è stato proposto il presente ricorso, con il quale il ricorrente ha chiesto:

a) che in esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, siano dichiarati nulli tutti gli atti comunali emanati successivamente al giudicato;

b) il risarcimento dei danni in proprio favore.

5. Il Comune di Bari e la A. s.p.a., si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone la inammissibilità ovvero il rigetto.

6. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 21 gennaio 2011 previo avviso ai difensori presenti della tardività delle memorie conclusionali depositate dalle parti intimate (comune e società, depositate rispettivamente il 15 e 19 gennaio 2011).
Motivi della decisione

7. Il ricorso in ottemperanza è inammissibile.

8. Va rilevato, infatti, che nella specie la sentenza da ottemperare, nel procedere all’annullamento dell’affidamento diretto alla società A. s.p.a. del servizio di trasporto pubblico locale, per la possibilità derivante da norma di statuto della cessione di parte delle azioni della società a soggetti privati, nulla ha aggiunto in ordine all’attività successiva da tenersi da parte del Comune di Bari.

Successivamente al giudicato l’ente, pur non potendo interrompere bruscamente il servizio già affidato alla società suddetta (trattandosi di un servizio di mobilità cittadina che, naturalmente, deve avere per necessità un continuum di attività):

a) ha modificato le clausole statutarie onde impedire la vendita a terzi delle azioni;

b) si è comunque premurato di porre in essere una procedura di evidenza pubblica per la individuazione di un socio privato (a cui attribuire il 40 per cento delle azioni) nell’ambito di una società mista a cui assegnare il trasporto pubblico locale nella città di Bari;

c) ha emanato ulteriori delibere in ossequio alla normativa sopravvenuta in materia di società miste (art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, l. n. 166 del 2009 che lo ha novellato)

In considerazione di quanto sopra esposto risulta evidente che, nella specie non si versa in una situazione di inottemperanza a giudicato, ma solo in una situazione di difficoltoso "iter" di rispetto dello stesso, per cui il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della inutilizzabilità processuale delle memorie conclusionali tardivamente depositate, si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, oltre accessori come per legge, da suddividersi in parti uguali tra i due soggetti appellati (Comune di Bari e A. s.p.a.).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese a carico del soggetto ricorrente nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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