Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1915 Medici ospedalieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’appello portato oggi alla cognizione del Collegio è proposto dal dott. S.C., il quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha rigettato un ricorso proposto dal medesimo al fine di ottenere, con il riconoscimento di aver svolto mansioni superiori di dirigente di livello A, le differenze retributive relative al periodo dichiarato nel medesimo ricorso.

2. Rileva sul punto l’appellante che, medico psichiatrico presso la AUSL BA/4 con la qualifica di dirigente di primo livello, fascia economica B, si è visto assegnare dal primario, con provvedimento del 6 marzo 1995, l’attività di responsabile psichiatra delle strutture alternative convenzionate, cui è seguito l’espletamento di mansioni riconducibile alla fascia retributiva A.

3. Questi i motivi dell’appello:

a) Difetto di istruttoria, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti; in quanto l’incarico gli è stato attribuito dal primario della struttura ed è stato diligentemente svolto;

b) violazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 codice civile; perché non è stata posta in essere una condotta illegittima da parte dell’appellante, ma da parte dell’Amministrazione che prima ha consensito l’esercizio di mansioni superiori oltre i limiti di legge e poi si è appropriata dell’attività di maggior responsabilità svolta dallo stesso.

4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello, chiedendone la reiezione.

5. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011.
Motivi della decisione

6. L’appello è infondato.

7. Va rilevato, infatti, che nella specie le asserite mansioni superiori che l’appellato ha dichiarato di aver svolto nella struttura sanitaria nella quale ha prestato servizio sono state al medesimo attribuite dal primario del dipartimento del Dipartimento di salute mentale e hanno riguardato la responsabilità di psichiatria delle strutture convenzionate con il Dipartimento medesimo.

Ora, nel caso all’esame del Collegio, vengono a mancare due requisiti fondamentali per il pagamento del corrispettivo dell’esercizio di mansioni superiori di fatto:

a) il provvedimento formale di nomina allo svolgimento delle mansioni superiori che non poteva certamente essere conferite dal primario del Dipartimento di salute mentale, che non ne aveva titolo, competendo l’emanazione dello stesso soltanto al Direttore generale della struttura sanitaria;

b) il posto in ruolo, in quanto nel Dipartimento suddetto non è stato mai individuato un posto in organico di responsabile delle strutture convenzionate.

Al di là, quindi, della valutazione delle mansioni svolte, cioè se le stesse possano considerarsi superiori rispetto alla qualifica posseduta, nell’ambito di una organizzazione che aveva al suo vertice un primario, non sono presenti gli elementi minimi per poter considerare legittimamente attribuite al soggetto appellato mansioni superiori, ostando a ciò, come si è detto in precedenza, proprio la mancanza di un provvedimento formale proveniente dall’organo titolare del relativo potere e la vacanza del posto nell’organico dell’ente (cfr. sul punto, ex plurimis, in relazione ai presupposti per la retribuibilità delle mansioni superiore del personale sanitario, Cons. St., sez. V, 7 maggio 2008, n. 2074).

8. L’appello va, conseguentemente, rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese a carico dell’appellato nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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