Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13419 Misure alternative

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hiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 23.2.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto l’istanza con la quale M.M., in atto detenuto presso la casa circondariale di Modena, ha chiesto la detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.) ed ha dichiarato inammissibile l’istanza, con la quale il medesimo ha chiesto l’affidamento al servizio sociale (art. 47 o.p.).

2. Il Tribunale ha da un lato rilevato che il M. aveva rinunciato alla domanda relativa alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociale; ha poi ritenuto che il beneficio della detenzione domiciliare non poteva essergli concesso, in considerazione dei suoi carichi pendenti (violazione legge stupefacenti, ricettazione e falso), tali da non poter garantire il buon esito della chiesta misura alternativa.

3. Avverso detto provvedimento M.M. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione manifestamente Illogica, in quanto il carico pendente in materia di violazione legge stupefacenti, ravvisato a suo carico, non comprendeva l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato; inoltre non era stato tenuto nel debito conto l’ottimo suo comportamento processuale, avendo egli ammesso le proprie responsabilità, in tal modo avendo dato prova della sua piena resipiscenza ed avendo egli altresì preso parte a tutte le attività di risocializzazione, conformandosi sempre alle prescrizione impartitegli.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.M. è fondato.

2. Con riferimento al rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare, è noto che il presupposto normativo per la concessione della detenzione domiciliare è l’idoneità della misura a rieducare il reo ed ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, si che sono ostative alla concessione del beneficio in esame le connotazioni negative della persona, eventuali debiti verso la giustizia ed una persistente irregolarità comportamentale (cfr. Cass. 1^ 11.3.97 n. 1970; Cass. 1^, 4.3.99 n. 1812).

Nella specie il Tribunale di Sorveglianza nessun doveroso accenno ha fatto al comportamento tenuto dal M. sia nel corso della sua detenzione carceraria, sia nel corso della sua sottoposizione agli arresti domiciliari, essendosi il provvedimento impugnato limitato a riferire, in modo eccessivamente sintetico, in ordine ai carichi pendenti, dai quali il ricorrente era gravato, senza l’indicazione di eventuali e concreti atteggiamenti oppositivi ed antisociali, tali da rendere plausibili eventuali ricadute nel reato.

5. La motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza per respingere l’istanza di detenzione domiciliare formulata dal ricorrente non è pertanto nè esaustiva, nè adeguata, restando del tutto incomprensibile l’iter logico seguito al riguardo dal giudice di merito.

Parimenti inadeguata è la motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna per dichiarare inammissibile l’istanza con cui il ricorrente ha chiesto il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

6. Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rimessione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna in diversa composizione per nuovo esame, che tenga conto delle carenze motivazionali sopra rilevate.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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