Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1933 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. C.S., titolare di un’azienda agricola sita nell’agro di Oliena, località Guttiddai Purpureddu, presentava, in data 31 marzo 1992, richiesta di aiuto e di impegno relativa al ritiro di seminativi dalla produzione (per una superficie pari a Ha 12.8995) secondo quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1094/88 e 1272/88 per il periodo dal 1° aprile 1992 al 1° aprile 1996.

In relazione all’impegno preso, l’ERSAT liquidava la somma complessiva di Lire 21.204.505.

In data 22 novembre 1997, il Corpo forestale dello Stato effettuava un sopralluogo, nei terreni indicati nella domanda di aiuto, a seguito del quale, con verbale SIAN, accertava che l’area di cui al foglio 47, mappale 26 (Ha 0.22.00) era "occupata da abitazione, area cortilizia e frutteto", mentre le aree di cui al foglio 47, mappale 36 (di Ha 0.30.00), foglio 47 mappale 37 (di Ha 0.15.00) foglio 47, mappale 38 (di Ha 0.30.00), foglio 47, mappale 44 (di Ha 0.15.00) erano occupate "da oliveto specializzato".

Essendo stata ravvisata una superficie irregolare di Ha 1.12.00 – inferiore al 10% e comunque ad Ha 2 rispetto a quella del seminativo aziendale sottoposto a regime – veniva dichiarata la decadenza parziale dall’aiuto con obbligo di restituire la somma di Lire 2.836.925.

Con verbale 22 novembre 1997, n. 3, si stabiliva che la somma indicata doveva essere restituita in misura doppia e maggiorata degli interessi calcolati secondo le modalità di cui al d.m. 13 dicembre 1994, n. 772.

Con il provvedimento impugnato, nota del 4 settembre 1998, l’E.R.S.A.T. ha,dichiarato la parziale decadenza dall’aiuto comunitario per il ritiro di seminativi; con successiva nota del 29 dello stesso mese ha poi quantificato in lire 7.882.484 la somma da restituire.

La sentenza appellata ha accolto il terzo motivo di ricorso con il quale è stata censurata la violazione dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689; dei decreti ministeriali 19 febbraio 1991, n. 63; 9 aprile 1992, n. 281; 17 giugno 1993, n. 345 e 13 dicembre 1994, n. 772, nonché l’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto.

Il ricorrente originario, attuale appellato, sosteneva che non potevano trovare applicazione le disposizioni sanzionatorie introdotte con i decreti ministeriali su indicati, che avevano modificato l’articolo 12 del D.M. 19 febbraio 1991, n. 63.

Il giudice di I grado ha ritenuto che la violazione commessa dal ricorrente, dichiarazione non veritiera circa il ritiro dalla produzione di alcuni mappali indicati in domanda, dovesse essere valutata con riferimento alla normativa in vigore al momento della violazione, e non come aveva sostenuto l’ERSAT con riferimento al momento dell’accertamento o dello svolgimento del rapporto obbligatorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2004, n. 3040).

Poiché la domanda di aiuto era stata presentata il 31 marzo 1992, la violazione andava valutata sulla base della normativa allora vigente, e in particolare secondo le disposizioni contenute nell’originario D.M. n. 63 del 1991.

Con l’atto di appello in esame l’ERSAT ha dedotto la violazione del regolamento CEE del 27 febbraio 1992, n. 466, pubblicato sulla GUCE del 28 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 10 marzo 1992.

L’ERSAT ha dedotto la violazione dell’art. 15 bis del regolamento CEE 1272/88, introdotto dal regolamento CEE 27 febbraio 1992, n. 466, il quale dispone che in caso di indebito versamento dell’aiuto, l’importo in questione viene recuperato, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del lasso di tempo intercorso tra il pagamento dell’aiuto e il suo rimborso da parte del beneficiario. Il tasso di interesse è almeno pari al tasso lettera interbancario applicabile all’ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l’importo in questione è stato versato la beneficiario, maggiorato del 2%.

All’udienza del 20 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello in esame merita parziale accoglimento.

Le norme applicabili al caso in esame sono esclusivamente quelle contenute nel regolamento CEE n. 1272/88, nel testo introdotto con il regolamento 27 febbraio 1992, n. 466, pubblicato sulla GUCE del 28 febbraio 1992.

In particolare quest’ultimo ha modificato l’articolo 15, disponendo al comma 1 che: "Se i controlli rivelano una differenza non inferiore al 2% e a 20 are e non superiore al 10% e a 2 ettari tra la superficie per la quale è stato chiesto l’aiuto e quella effettivamente accertata, l’aiuto viene calcolato sulla base della superficie accertata, diminuita della superficie risultante in eccesso; (…)".

Con la sentenza impugnata è stato accertato (e la circostanza non è stata oggetto di appello) "una superficie irregolare di Ha 1.12.00, inferiore al 10% e comunque ad Ha 2 rispetto a quella del seminativo aziendale sottoposto a regime. (Di conseguenza) veniva dichiarata la decadenza parziale dall’aiuto con obbligo di restituire la somma di Lire 2.836.925".

Il caso rientra nella fattispecie di cui al solo art. 15 bis del regolamento CEE 1272/1988, introdotto dal regolamento CEE 27 febbraio 1992, n. 466 (secondo tale norma va liquidata la restituzione), non in quella di cui alle norme contenute nel d.m. n. 772 del 1994, che prevedeva, tra l’altro, la restituzione della somma percepita in misura doppia.

L’appello va pertanto accolto in tali limiti con conseguente obbligo per l’Amministrazione appellante di provvedere al ricalcolo degli interessi con le modalità indicate nell’indicato regolamento CEE.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;

compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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