Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1932 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Il sig. S.A.S., titolare di un’azienda agricola sita nell’agro di Dorgali – Galtellì, con domanda protocollata all’ERSAT il 10 marzo 1992, con il n. 210, presentava richiesta di aiuto e di impegno relativa al ritiro dalla produzione (per una superficie pari a Ha 9.60.00) di terreni seminativi destinati a messa a riposo secondo quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 1094/88 e 1272/88 per il periodo 1992/1996.

In relazione all’impegno preso, l’ERSAT liquidava la somma complessiva di Lire 22.298.880.

In data 2 novembre 1995, il Corpo forestale dello Stato effettuava un sopralluogo, nei terreni indicati nella domanda di aiuto, a seguito del quale accertava che i "i terreni dell’azienda del sig. S. erano risultati anziché messi a riposo: in parte uliveto, in parte un bosco ed in parte interessati da un impianto di imboschimento". Solo una piccola percentuale rispondeva pienamente a quanto dichiarato dal beneficiario.

Con nota 28 maggio 1996, prot. n. 3560, l’ERSAT comunicava poi al signor S. l’esito del sopralluogo e lo invitava a restituire la somma percepita, pari a lire 22.298.880, oltre agli interessi.

La sentenza appellata ha accolto il terzo motivo di ricorso con il quale è stata censurata la violazione dell’art. 1 legge 24 novembre 1981 n. 689, dei decreti ministeriali 19 febbraio 1991, n. 63; 9 aprile 1992, n. 281; 17 giugno 1993, n. 345 e 13 dicembre 1994, n. 772, nonché l’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto.

Il ricorrente originario, attuale appellato, aveva sostenuto che non potevano trovare applicazione le disposizioni sanzionatorie introdotte con i decreti ministeriali su indicati, che avevano modificato l’articolo 12 del D.M. 19 febbraio 1991, n. 63.

Secondo il giuidice di I grado la violazione commessa dal ricorrente, dichiarazione non veritiera circa il ritiro dalla produzione di alcuni mappali indicati in domanda, andava valutata con riferimento alla normativa in vigore al momento della violazione, e non come aveva sostenuto l’ERSAT con riferimento al momento dell’accertamento o dello svolgimento del rapporto obbligatorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2004, n. 3040).

Poiché la domanda di aiuto era stata presentata il 10 marzo 1992, la violazione andava valutata sulla base della normativa allora vigente, e in particolare secondo le disposizioni contenute nell’originario D.M. n. 63 del 1991.

Con l’atto di appello in esame l’ERSAT ha dedotto la violazione del D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, nel testo in vigore al momento della domanda di aiuto.

Effettivamente la disposizione regolamentare non prevedeva la decadenza totale dal contributo in caso di scostamento, tra superficie dichiarata e accertata, inferiore al 10%.

Sennonché, nel caso di specie, lo scostamento tra superficie dichiarata in domanda dal sig. S. e quella accertata è notevolmente superiore al 10%, essendosi accertato che ben 7,5 ettari su un totale di 9,6, non erano costituiti da seminativi e, quindi, non potevano essere ammessi al contributo richiesto, per una differenza tra dichiarato ed accertato pari a al 78% circa.

All’udienza del 20 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’articolo 12 del D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, in vigore al momento della presentazione della domanda, al comma 3, prevedeva: "Qualora i funzionari preposti al controllo riscontrino, rispetto alla superficie dichiarata, una differenza inferiore al 10%, l’aiuto viene parimenti concesso". Il successivo comma 5 stabiliva: "Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell’azienda sono escluse dal beneficio dell’aiuto per l’intera durata dell’impegno".

È pacifico in atti che lo scostamento tra superficie dichiarata e accertata è di circa il 78%, superiore alla misura del 10% fissata nella norma in esame.

Il contributo doveva pertanto essere recuperato con le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, richiamata nel comma 2 del d.m. citato.

L’appello deve essere accolto con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado;

compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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