Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14140 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società a r.l. Costrutter ha impugnato con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, l’ordinanza del 16 marzo 2007 con cui la Corte di Appello di Genova ha dichiarato "non luogo a provvedere" sul suo reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., contro il diniego, da parte del Tribunale di S. Remo, di un provvedimento di urgenza volto ad anticipare gli effetti dell’eventuale accoglimento dell’appello incidentale da essa proposto avverso la sentenza dello stesso Tribunale che aveva parzialmente accolto l’actio negatoria servitutis da essa promossa nei confronti della signora R.M.P..

Quest’ultima ha depositato in cancelleria una procura speciale, rilasciata con scrittura privata autenticata, per essere rappresentata e difesa davanti a questa Corte. Il difensore designato ha partecipato all’udienza di discussione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, è, infatti, proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Il provvedimento impugnato, emesso in sede di reclamo avverso il diniego di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., ha, invece, gli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà tipici dell’ordinanza oggetto del reclamo, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato. Nè può rivestire alcun rilievo, al fine di riconoscergli una natura diversa da quella che gli è propria, ha circostanza che – come denunciato con il ricorso – esso sarebbe stato adottato senza l’osservanza delle regole poste a presidio del normale svolgimento del contraddittorio nel procedimento cautelare, cui pure corrispondono diritti soggettivi delle parti, attesa la natura strumentale di quella regola rispetto alla statuizione sul rapporto sostanziale, armonizzandosi tale soluzione con le linee del procedimento cautelare disciplinato dall’art. 669 bis c.p.c., e segg., che, nel prevedere la riproponibilità della domanda respinta e la rivedibilità del provvedimento di accoglimento, ha rimesso la tutela delle posizioni delle parti solo agli strumenti interni al procedimento medesimo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente società a r.l. Costrutter al rimborso, in favore della signora R.M.P., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro millecinquecento, di cui Euro cento per spese, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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