Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14139

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 31.12.2008 il Tribunale di Marsala, decidendo sull’istanza di liquidazione dei compensi formulata dall’avv. Giuseppe Bono, quale procuratore di D.B.R., nel giudizio avente ad oggetto "modifica delle condizioni di divorzio" definito con esito negativo per la ricorrente, ravvisava colpa grave di quest’ultima nell’aver proposto la detta domanda, revocava per l’effetto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa, dichiarava infine. "Nulla a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi", in ragione dell’efficacia retroattiva del provvedimento di revoca.

Avverso la decisione D.B. proponeva ricorso per cassazione, sostenendo una radicale modificazione delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle precedentemente considerate in sede di separazione, e pertanto l’erroneità del giudizio emesso dal giudice del merito circa l’affermata colpa grave in cui sarebbe incorsa nel proporre la domanda di modifica delle condizioni di divorzio.

Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile sotto diversi profili (sottoscrizione della parte personalmente, mancata notificazione all’intimato, omessa formulazione dei quesiti di diritto), di cui il primo (sottoscrizione della parte personalmente) risulta apprezzabile in via pregiudiziale.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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