Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-04-2011, n. 13351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Pantelleria dichiarava non doversi procedere nei confronti dei sopraindicati imputati in ordina al reato di cui all’art. 632 c.p. per difetto di querela.

Il giudice di prime cure rileva l’inammissibilità degli atti di querela presentati dai difensori della parte civile nominati dopo il primo, posto che la parte civile ha diritto alla nomina di un solo difensore.

Inoltre la querela proposta il 28.3.2003 dalla Dott. P. che si qualificava come a.u. della società il Fico d’india srl non aveva come allegato l’atto di nomina o comunque altro atto da cui desumere i poteri rappresentativi; inoltre tale atto era stato presentato da soggetto diverso tal V.A. che si auto qualificava come delegato.

L’atto di querela non era stato, quindi, ritualmente proposto.

Ricorre il PG che con il primo motivo deduce che la mancata produzione della fonte del potere di rappresentanza del soggetto che aveva presentato la querela per la società parte lesa non impediva al giudice di accertare l’effettiva sussistenza del potere rappresentativo.

Inoltre l’avere la parte civile nominato più difensori non determinava la nullità della querela, non prevista dalla legge.
Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto.

Risulta che è stata presentata querela sottoscritta dalla persona offesa P.S. quale amministratore unico della srl Il Fico (come da statuto societario). Pertanto i poteri rappresentativi ben potevano essere presunti alla stregua della giurisprudenza di questa Corte menzionata nel ricorso o al più dovevano essere in concreto verificati (cass. n. 33444/2005; cass. n. 17640/2003), ma non si poteva ritenere in via automatica il difetto di querela per mancata prova dei poteri di rappresentanza, stante la qualità del soggetto che l’ha sottoscritta.

Pertanto si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Pantelleria.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Pantelleria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *