Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 01-04-2011, n. 13373 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’11.5.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di G.A., indagato per i reati di cui all’art. 584 c.p. in relazione agli artt. 582 e 585 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7. Il Tribunale del riesame con ordinanza del 9.6.2010 rigettava la richiesta di riesame. L.A. esplodeva ai danni di V.F. un colpo di arma da fuoco tale da determinare la lesione dell’arteria poplitea e ne cagionava la morte.

Era emerso in relazione a quanto riferito dal collaboratore F.V. che l’omicidio si era verificato nell’ambito del (OMISSIS), zona di (OMISSIS), per questioni attinenti al traffico di stupefacenti e che gli indagati appartenevano al clan dei Carateddi.

I testi V.C. e D.V. ricostruivano l’episodio avendovi assistito e identificavano i 4 partecipanti.

Ricorre l’indagato che deduce la carenza motivazionale del provvedimento impugnato: era emerso dalle stesse dichiarazioni delle testimoni che l’apporto del M. e del G. era stata del tutto inesistente. Era stato il L. che all’improvviso, in un impeto d’ira, aveva estratto una pistola prima di allora nascosta ed aveva esploso un colpo di pistola. Non vi era alcun elemento per ritenere che il M. ed il G. sapessero che coindagato avesse un pistola e che intendesse usarla. Il loro comportamento non aveva in alcun modo neppure rafforzato il proposito criminoso del coidagato nè l’aveva facilitato. Il L. aveva agito per intenzioni proprie estranee agli indagati.

Non sussisteva l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto i ricorrenti erano del tutto estranei al gruppo dei "carateddi", come emerso anche in procedimenti recenti.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, appare inammissibile.

E’ infatti stato pacificamente accertato che il ricorrente insieme ad altre persone scortò il L. durante una spedizione "punitiva" ai danni del V.F. che decedeva dopo essere stato attinto all’arteria poplitea da colpi da arma da fuoco. Che il L. sia stato attinto da un attacco d’ira appare allo stato indimostrato e in contraddizione sia con il fatto che avesse portato con sè una pistola poi effettivamente usata, sia con l’essere stato accompagnato da altre persone che non hanno spiegato in alcun modo la loro presenza sul luogo dell’agguato in compagnia del L..

Il contesto dell’episodio emerge poi dalle dichiarazioni di uri collaboratore di giustizia. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure appaiono di mero fatto e molto implausibili in quanto in contrasto con quanto emerge oggettivamente.

Le dalla ricostruzione del fatto. Che l’azione si sia svolta nell’ambito di un’associazione di stampo mafioso, ai fini della sussistenza dell’aggravante contestata, emerge univocamente dagli elementi pi ima ricordati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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