Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1931 Televisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza 3888 del 2009, il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 4804 del 1992, proposto dalla s.p.a. C. avverso il provvedimento dell’allora CIRCOSTEL di Roma (cui è succeduto l’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo economico- Comunicazioni), con cui, nel 1991, è stata ordinata la disattivazione di un impianto televisivo operante sul canale H VHF da Rocca di Papa. Il provvedimento di disattivazione è stato emesso in applicazione della legge n. 223 del 1990 e in considerazione della interferenza determinata dall’impianto con le trasmissione televisive della prima rete della RAI.

Nel dettaglio, il giudice di primo grado, senza esprimere alcun giudizio circa la legittimità o meno del provvedimento impugnato, ha preso atto del sopravenuto difetto di interesse dichiarato dalla stessa società ricorrente, nelle more beneficiaria di successive autorizzazioni sulla cui legittimità lo stesso giudice di prima istanza non ha preso posizione.

2. Avverso la indicata sentenza propongono distinti appelli la s.r.l. I.T.R. e la s.p.a. R.R.I., ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

Il Collegio ritiene che i due distinti gravami, previamente riuniti attesa l’identità della sentenza appellata, debbano essere respinti.

E’ sufficiente osservare, come peraltro già chiarito dalla Sezione nel definire l’incidente cautelare, che con gli atti di appello si mira, in realtà, ad introdurre per la prima volta in appello una autonoma azione di accertamento della legittimità del provvedimento impugnato dall’odierna appellata in primo grado: azione certo inammissibile allorché proposta per la prima volta in appello.

A ciò si aggiunga, ad ulteriore conforto della declaratoria di inammissibilità degli appelli, che con la sentenza appellata, invero, il T.A.R, senza esprimere alcuna valutazione sulla legittimità o meno del provvedimento impugnato e sulla rilevanza delle sopravvenienze, ha solo preso atto del sopravenuto difetto di interesse dichiarato dalla stessa società ricorrente.

Le odierne appellanti, già controinteressate nel giudizio di primo grado, non possono aver subito alcun pregiudizio né dal provvedimento amministrativo del 1991 -con cui è stata ordinata la disattivazione a C., loro concorrente – né dalla sentenza gravata (avente un mero rilievo processuale, assolutamente non incidente sulle posizioni sostanziali e sui poteri delle autorità amministrative), sicché difetta ogni interesse alla definizione degli appelli.

3. Per le considerazioni che precedono, gli appelli – previa loro riunione – vanno dichiarati inammissibili.

Consegue la condanna della s.r.l. I.T.R. al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, mentre tra le altre parti esse vanno compensate
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, li riunisce e li dichiara inammissibili.

Condanna la I.T.R. S.r.l. al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 1.000 (mille euro).

Compensa per il resto le spese del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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