Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1909 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, la ditta individuale "L.C.T." di D.L.M. impugnava i decreti nn. 242424 e 242425 in data 12 novembre 1999, con i quali il Ministero per il commercio con l’estero aveva disposto l’incameramento di due cauzioni, implicitamente confermando il diniego della proroga di validità di due titoli all’esportazione;

Rilevato che in data 22 settembre 2009 la ricorrente ha ricevuto dalla Segreteria del Tribunale amministrativo l’avviso di perenzione ultraquinquennale, previsto dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;

Rilevato che il difensore della ricorrente con istanza in data 4 marzo 2010, resa prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di permanenza dell’interesse, ha fatto presente l’intervenuto fallimento della medesima ricorrente (v. la sentenza del Tribunale di Lecce 9 settembre 2002, n. 6708), chiedendo quindi la declaratoria dell’interruzione del processo;

Vista l’ordinanza in epigrafe (avente natura sostanziale di sentenza, in quanto definitoria del giudizio), con la quale il TAR, ritenendo che la mancanza dell’attività prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, non possa essere superata in alcun modo, stante il preminente interesse alla eliminazione dei ricorsi arretrati ancora in giacenza, ha dichiarato non prodotta l’interruzione del giudizio e ha dichiarato la perenzione del ricorso;

Visto l’appello, proposto dal fallimento, subentrato alla ricorrente in primo grado, giusta autorizzazione del giudice delegato in data 22 settembre 2010, con il quale si chiede la riforma della sentenza di primo grado e la rimessione della causa nel ruolo del Tribunale amministrativo adito;

Ritenuto che nella specie non rilevi il problema dell’automatica interruzione del processo, senza informazione al giudice, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ( legge fallimentare), come sostituito dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto il fatto interruttivo è stato portato ritualmente a conoscenza del giudice, prima della scadenza del termine previsto dall’art. 9, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che il richiamato art. 9, secondo comma, nell’imporre alle parti del processo la dichiarazione personale di permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, presuppone, necessariamente, che queste siano in condizione di curare autonomamente i propri interessi;

Ritenuto, di conseguenza, che quanti abbiano perso tale capacità per interdizione, fallimento o quant’altro non possono rendere l’anzidetta dichiarazione;

Ritenuto, in ulteriore conseguenza, che il giudice – constatato il fallimento di una delle parti – deve senz’altro disporre l’interruzione del processo, con una ordinanza dichiarativa (che comporta l’accertamento della nullità degli atti processuali incompatibili, compiuti dopo l’evento interruttivo);

Ritenuto, in conclusione, che nel caso di specie la dimostrazione dell’intervenuto fallimento del ricorrente avrebbe dovuto comportare l’emanazione dell’ordinanza di interruzione del processo e che non poteva essere resa la dichiarazione prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto, pertanto, che l’ordinanza, avente valore di sentenza, resa in primo grado debba essere annullata e, in sua riforma, vada disposta la rimessione della causa nel ruolo del primo giudice, il quale dovrà comunque disporre ora per allora l’interruzione del processo;

Ritenuto che la pronuncia sulle spese, anche della presente fase, debba essere rinviata alla pronuncia conclusiva
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 168 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone la rimessione della causa nel ruolo del primo giudice.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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