Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1889 Comunicazione o notificazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La prof.ssa L.T., con il ricorso n. 1659 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, ha chiesto: a) l’annullamento del decreto dirigenziale, n. 170406/Uff.I del 21 luglio 2005, del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce, di revoca del beneficio della riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (riconosciuto in seno alla graduatoria permanente provinciale del personale docente della scuola primaria e dell’infanzia), revoca determinata dalla revoca dellla sua iscrizione negli elenchi dei disoccupati di cui all’art. 8 della legge citata (poiché non era stato comunicato all’Ufficio competente il rapporto di lavoro instaurato con l’I.C. di Castrì con decorrenza dal 13 settembre 2004 al 30 giugno 2005); b) il risarcimento dei danni subiti.

2. Il TAR, con la sentenza in forma semplificata n. 6096 del 2005, ha accolto il ricorso ed ha respinto la domanda risarcitoria, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in via preliminare, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, e, in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del detto ricorso.

4. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, Sezione seconda, ha accolto il ricorso n. 1659 del 2005, presentato avverso il provvedimento di revoca del beneficio della riserva di cui alla legge n. 68 del 1999, riconosciuto in seno alla graduatoria permanente provinciale del personale docente della scuola primaria e dell’infanzia, adottato a motivo dalla intervenuta revoca della iscrizione della ricorrente negli elenchi dei disoccupati di cui all’art. 8 della legge citata, disposta con atto n. 69225 dell’8 luglio 2005 e, perciò, "per la mancanza del requisito dello stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda".

Nella sentenza si afferma che – essendo stato annullato l’atto presupposto n. 69225 del 2005, con sentenza del medesimo Tribunale n. 6095 del 2005 (resa in pari data di quella gravata) – il decreto impugnato, n. 17406 del 2005 di cui è causa, è viziato per illegittimità derivata.

Il TAR ha altresì affermato l’illegittimità sotto il profilo sostanziale del medesimo provvedimento di revoca, poiché la ricorrente ha svolto un incarico di insegnamento dal 13 settembre 2004 al 30 giugno 2005: non si potrebbe infatti impedire al disabile di fruire del beneficio della riserva dei posti anche in un periodo successivo a quello in cui sia disoccupato e sia stato reiscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999.

Né esigenze organizzative dell’amministrazione potrebbero escludere la soddisfazione di una pretesa fondata su un titolo legittimamente posseduto.

Il TAR ha infine respinto la domanda risarcitoria, poiché l’annullamento del provvedimento impugnato non è stato disposto per vizi propri, ma per illegittimità derivata.

2. Nell’appello, il Ministero dell’istruzione ha dedotto che sul ricorso di primo grado, proposto contro la revoca dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si tratta di una controversia relativa a diritti soggettivi, dal momento che l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio è consentita a quanti siano in possesso dei requisiti di legge, per cui ogni controversia sulla mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi spetta al giudice ordinario per la verifica della sussistenza e persistenza dei detti presupposti, e, identicamente, essendo attribuito il beneficio della riserva dei posti nelle graduatorie ai soggetti parzialmente invalidi iscritti nelle liste suddette, sarà il giudice ordinario a verificare se l’invalido si trovava nelle condizioni per esservi iscritto, con il conseguente titolo al beneficio della riserva, e a conoscere quindi del relativo provvedimento dell’Amministrazione scolastica.

La controversia, peraltro, in quanto relativa all’assunzione al lavoro rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il Ministero ha in subordine chiesto la riforma della sentenza impugnata, in quanto:

erroneamente sarebbero stati estesi nei suoi confronti gli effetti di una sentenza (n. 6095 del 2005) pronunciata nei confronti di altra Amministrazione (che la prima, non essendo stata parte in quel giudizio, non aveva titolo ad appellare), con violazione dell’art. 2909 c.c.;

– in ogni caso nella stessa sentenza n. 6095 del 2005 è stato accertato che la ricorrente aveva ricevuto un incarico di supplenza per un periodo superiore a otto mesi, nell’anno 20042005, non trovandosi perciò nello stato di incollocata nel marzo 2005, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle liste, né possedendo l’ulteriore requisito del limite di reddito imponibile nell’anno solare precedente;

– non sarebbe convincente il richiamo al fatto che le esigenze organizzative della pubblica amministrazione non possono impedire la soddisfazione di un diritto, trattandosi invero nella specie della sussistenza o meno di tale diritto e della conseguente azione amministrativa.

3. In data 15 giugno 2006 l’appellata ha depositato una memoria di costituzione e controricorso, in cui ha eccepito preliminarmente la tardività dell’appello, essendo stata notificata la sentenza il 13 gennaio 2006, mentre l’appello è stato notificato a mezzo posta il 15 marzo 2006, cioè il giorno dopo la decadenza del termine di sessanta giorni per la proposizione dell’impugnazione.

L’eccezione è infondata.

Come chiarito con giurisprudenza costante, da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, "per effetto della sentenza 26 novembre 2002, n. 477 della Corte Costituzionale è da ritenersi presente nell’ordinamento processuale, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante si distingue da quello in cui si perfeziona per il destinatario, con la conseguenza che le norme in tema di notificazione devono essere interpretate nel senso che la notificazione nei confronti del notificante si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Pertanto la tempestiva consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario evita alla parte notificante la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica stessa deve essere effettuata" (C.d.S., Sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790; Sez. IV, 10 marzo 2008, n.1169), "non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un’inerzia dell’ufficiale giudiziario medesimo" (Cass. sez. trib., 19 gennaio 2005, n. 1025).

Nel caso in esame l’atto di appello, benché spedito con raccomandata il 15 marzo 2006, è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il giorno precedente, 14 marzo 2006 (come risulta dai dati a stampa riportati nel margine alto dell’originale del ricorso in appello), essendo di conseguenza tempestivo poiché notificato il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata.

4. La parte appellata eccepisce anche che l’Amministrazione appellante avrebbe avuto conoscenza del giudizio definito con la sentenza di primo grado, n. 6095 del 2005, che avrebbe dovuto perciò appellare, e che l’appello in esame sarebbe irrituale, non essendo stato notificato alle parti ritualmente chiamate in primo grado.

Le eccezioni sono infondate.

Infatti, l’Amministrazione appellante non è stata parte del giudizio definito con la sentenza di primo grado n. 6095 del 2005 (non avendone perciò giuridica conoscenza).

Inoltre, la notificazione dell’appello in esame è rituale, poiché – per la pacifica giurisprudenza formatasi prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e rilevante ratione temporis, la parte appellante ha l’onere di notificare l’impugnazione solo alla parte vittoriosa in primo grado, come avvenuto nella specie, e non anche agli altri soccombenti (e d’altra parte il Ministero ha notificato l’appello anche alla controinteressata signora Ciurlia).

5. Passando all’esame del primo motivo d’appello, ritiene la Sezione che esso risulta fondato e va accolto, sicché va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa a conoscere del ricorso di primo grado.

Per la pacifica giurisprudenza rilevante in materia, "l’iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico e, quindi, l’esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (v., fra le altre, Sez. Un. 28 maggio 2007 n. 12348, Sez. un. 19 agosto 2003 n. 12096). Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla L. n. 482 del 1968 – ma altrettanto può dirsi con riferimento alla L. n. 68 del 1999 – è infatti da escludere l’esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un’attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti. (Cass. Sez. un. 16621/2005)" (Cass. civ. sez. un. 4 agosto 2010, n. 18048; cfr. anche Cons. Stato, V, 23 marzo 2004, n. 1555; VI, 2 febbraio 2001, n. 428).

Nel caso di specie il thema decidendum della controversia consiste nell’accertamento del titolo dell’appellata a fruire della riserva per l’iscrizione nelle graduatorie permanenti degli aspiranti all’insegnamento a tempo indeterminato, che è fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto relativa a domanda che ha quale unico presupposto legittimante l’accoglimento il previo accertamento del titolo all’inserimento nelle liste del collocamento obbligatorio.

6. Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ricorso di primo grado n. 1659 del 2005.

Il giudizio può dunque essere riproposto innanzi al giudice civile, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello in epigrafe n. 3127 del 2006 e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso di primo grado n. 1659 del 2005.

Fissa il termine indicato al punto 6 della motivazione per la riproposizione del giudizio innanzi al giudice civile.

Spese dei due gradi compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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