Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 04-04-2011, n. 13513 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2011 il magistrato delegato dal presidente della Corte d’appello di Bologna convalidava l’arresto provvisorio di E.O.G., attinto da mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria spagnola il 14 dicembre 2010 per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e contestualmente applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

Contro l’ordinanza il ricercato propone ricorso per cassazione, denunciando che la motivazione sul pericolo di fuga sarebbe soltanto apparente, perchè il richiamo alla gravità del fatto e all’entità della pena infliggenda prescinderebbe da una valutazione concreta del pericolo di fuga.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, perchè l’ordinanza impugnata, al fine di formulare la prognosi sul pericolo di fuga, ha assunto come punti di riferimento la gravità del fatto commesso (traffico internazionale di kilogrammi di cocaina) e l’entità della pena irroganda, basando, quindi, la propria valutazione discrezionale su elementi specifici e concreti, idonei a integrare una motivazione che non merita di essere definita meramente apparente.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5, e all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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