Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14102 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. D.M.C. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il 21 maggio 2008, che, in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, per quanto qui rileva: a. ha ritenuto inammissibile perchè tardivamente formulata solo in appello la domanda volta al riconoscimento, tra l’altro, del danno morale; b, valutato l’esito complessivo della lite ed il comportamento processuale delle parti, ha interamente compensato le spese dei due gradi di giudizio. La Compagnia assicuratrice resiste con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso. Il danneggiante G.R. non ha svolto attività difensiva.

2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2729 e 2697 c.c., in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 4 e chiede alla Corte se sia tempestiva e sufficientemente formulata la domanda di riconoscimento di "danno morale", contenuta nell’atto introduttivo del presente giudizio, e la sua quantificazione, nonchè nelle conclusioni precisate a verbale di udienza nonchè la sua espressa ripetizione in appello (trascritta quest’ultima a pag. 17 del ricorso per cassazione), di talchè il giudice doveva pronunziare su tale domanda.

2.2. La censura è fondata. In considerazione dell’esplicito tenore letterale dell’atto introduttivo – nel quale il D.M. ha chiesto "considerarsi il danno morale conseguenza del sinistro de quo computato in L. 25.000.000 (v. pag. 6 dell’atto di citazione in primo grado, previo accesso agli atti, operabile da questa Corte, trattandosi di censura di cui all’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4) – la Corte territoriale non poteva considerare tardiva la relativa domanda (pag. 4 e 9 della sentenza impugnata). S’impone, quindi, un nuovo esame di merito sul punto.

3.1. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 stesso codice e chiede alla Corte se la compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi sia o meno giustificata da pretesa inerzia dell’attore in primo grado, dal momento che è risultato: a) con la decisione del giudice di appello di riforma della prima sentenza che il giudice di primo grado avrebbe potuto in base alle risultanze di quel grado accogliere la domanda ai sensi dell’art. 2054 c.c.; b) che la Corte ha accolto la domanda facendo proprie le argomentazioni svolte in via principale dall’appellante e le censure così mosse alla sentenza di primo grado, sulla base delle risultanze e dello svolgimento di detto giudizio.

3.2. L’accoglimento del primo motivo ed il connesso annullamento della sentenza impugnata comportano l’assorbimento di ogni decisione in ordine al presente motivo, dato che, a seguito del nuovo esame che dovrà condursi in sede di merito, la Corte territoriale dovrà comunque rivisitare la decisione in ordine alle spese – determinando anche quelle relative al presente giudizio – per regolarle secondo l’esito globale della lite.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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