Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di D. G.A. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa per il reato di furto aggravato commesso, in concorso con persona non identificata, in danno di S.G.;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l’imputata, lamentando la mancata assoluzione sull’assunto che il giudizio di penale responsabilità non avrebbe potuto basarsi, come invece era avvenuto, sul solo elemento costituito dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, essendo questa di età avanzata e "comunque interessata alla vicenda".
Motivi della decisione

– Che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto caratterizzato da assoluta ed evidente genericità, non risultando indicata alcuna specifica e valida ragione per la quale il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa sarebbe stato da ritenere inattendibile, non potendosi certamente desumere tale inattendibilità nè dal fatto che la persona offesa fosse di età avanzata nè dal suo preteso e non meglio precisato "interessamento alla vicenda", a proposito del quale sembra peraltro appena il caso di osservare che non risulta neppure esservi stata, da parte della stessa persona offesa, costituzione di parte civile nel procedimento a carico dell’imputata;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della soma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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