Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza, pronunciata a seguito di opposizione a decreto penale, I.E. fu ritenuto responsabile del reato di tentata sostituzione di persona per avere, secondo l’accusa, presentandosi come facente parte degli addetti al controllo dell’ingresso ad uno stadio di calcio, tentato di indurre in errore i veri addetti al suddetto controllo, onde poter accedere allo stadio occupando un posto migliore rispetto a quello cui, come abbonato, avrebbe avuto diritto;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l’imputato, denunciando:

1) mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1;

2) violazione dell’art. 369 e segg. c.p.p.;

3) violazione dell’art. 177 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. b) e c), artt. 191 e 192 c.p.p.;
Motivi della decisione

– Che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, esso non contiene alcuna specifica confutazione di quanto ampiamente argomentato, a sostegno del giudizio di penale responsabilità dell’imputato, nell’impugnata sentenza, ma si limita ad un generico richiamo all’art. 129 c.p.p., comma 1, in relazione agli artt. 425, 459 e 469 c.p.p., per quindi aggiungere – senza alcun riconoscibile nesso logico con il fondamento dell’addebito del quale è stato chiamato a rispondere – che il fatto era avvenuto "fuori dello stadio Meazza, mediante fermo illegale in palese violazione" dell’art. 61 c.p., nn. 5 e 9;

b) con riguardo al secondo motivo, non risulta in alcun modo specificato in che cosa sarebbe consistita la denunciata violazione degli artt. 369 e segg. c.p.p. e per quale ragione essa avrebbe avuto incidenza sulla pronuncia di condanna;

c) con riguardo al terzo motivo, risulta parimenti assente ogni e qualsiasi specificazione circa le ragioni per le quali sarebbe stata da riconoscere la violazione dei richiamati articoli del codice di rito;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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