Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 2 febbraio 2010, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 maggio 2007 dal Tribunale di Taranto nei confronti di N.C., ritenuta responsabile di truffa aggravata ai danni dell’I.N.P.S. per aver continuato a percepire una pensione di reversibilità anche dopo aver contratto nuovo matrimonio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta in ordine ai reati commessi fino al settembre 1998 per intervenuta prescrizione eliminando le relative pene e rideterminando la pena per i residui reati in mesi cinque di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in forza di argomentazioni già tutte sviluppate in grado di appello. Si ribadisce, infatti, che, alla luce della legislazione dello Stato del Nevada, il matrimonio contratto negli Stati Uniti d’America dalla imputata era radicalmente nullo, in quanto contratto con il proprio cugino e si sottolinea come nel corso del giudizio la difesa avesse provato che l’imputata aveva intrapreso, negli U.S.A., l’iter necessario ai fini dell’annullamento del matrimonio. Inoltre, negli Stati Uniti, si è ottenuta una pronuncia di scioglimento e non di annullamento del matrimonio, in quanto la richiesta era stata avanzata dal coniuge della imputata. Nel caso di specie, dunque, non sarebbero ravvisabili gli estremi della truffa, visto che l’imputata acconsentì al matrimonio solo per consentirle di rimanere negli Stati Uniti più a lungo di quanto permettesse il visto turistico. Fu dunque celebrato soltanto un finto matrimonio mentre la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile di Taranto sarebbe illegittima. Anche sotto il profilo oggettivo, d’altra parte, mancherebbero gli estremi del reato proprio perchè si trattava, come già evidenziato, di un matrimonio da considerarsi nullo in radice.
Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare – proprio in tema di truffa ai danni dell’INPS – che ai fini della configurazione del delitto di cui all’art. 640 cod. pen., integra la condotta del raggiro anche il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di una obbligazione pecuniaria a carattere periodico:
infatti, il silenzio di chi sia in concreto beneficiario seppure indiretto della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa della obbligazione (cfr. Cass., Sez. 6^, 8 gennaio 2004, Dini; Cass., Sez. 2^, 13 maggio 2008, Trimarchi). La circostanza, poi, che sussistessero i presupposti, secondo la lex loci, per dichiarare nullo il matrimonio contratto negli Stati Uniti, è dato del tutto inconferente, giacchè il relativo accertamento non si è mai realizzato ed il matrimonio stesso è stato sciolto, ma non annullato; mentre resta una semplice deduzione, priva di concreto supporto probatorio, e comunque insuscettibile di qualsiasi risalto sul piano delle conseguenze giuridiche che qui rilevano, l’assunto secondo il quale si sarebbe trattato di matrimonio semplicemente "simulato" o, se si vuole, contratto con riserva mentale; così come non assume rilevanza alcuna l’assunto secondo il quale la trascrizione in Italia sarebbe stata nulla. Va infatti osservato, al riguardo, che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri, immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera – e, quindi, spieghino effetti civili nell’ordinamento dello Stato straniero – e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana. Tale principio non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido sulla base del principio locus regit actum (Cass. civ., Sez. 1^, 19 ottobre 1998, n. 10351; Cass. civ., Sez. 1^, 17 settembre 1993, n. 9578). I restanti rilievi svolti dalla ricorrente sono inammissibili, in quanto si risolvono in censure di merito, non compatibili con la presente sede di legittimità.
Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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