Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
Modifica dell’articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1
1. L’articolo 13 dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13. – 1. Il Consiglio regionale e’ eletto a suffragio
universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali e’ determinato in ragione di
uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti,
secondo i dati desunti dall’ultima rilevazione ufficiale dell’ISTAT
Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente
il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere
dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 febbraio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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