Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 130/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°445/07 proposto dalla Mambrini Costruzioni s.r.l. e dalla Silo Impianti Industriali s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Napolitano ed Ettore Atzori ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, piazza Repubblica n°10;

contro

l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliata;

e nei confronti

della INFRAS s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Biagetti e Gianmarco Tavolacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Carbonia n° 22;

per l’annullamento

del provvedimento 13/4/2007 n° 5712 con cui l’Università degli Studi di Cagliari ha comunicato alla costituenda ATI fra le ricorrenti che con decreto rettorale 5/472007 n°713 era stato aggiudicato alla INFRAS l’appalto concorso concernente la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione del primo lotto funzionale degli edifici da adibire a laboratori ed uffici per i Dipartimenti di Meccanica e Trasporti della Facoltà di Ingegneria;

di tutti i verbali di gara ed in particolare di quello n°11 in data 28/3/2007 con cui la Commissione aggiudicatrice ha escluso dalla gara la costituenda ATI fra le ricorrenti;

della lettera d’invito 30/6/2006 n° 9769;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.

Visto il ricorso incidentale da quest’ultima proposto.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato E. Atzori per le ricorrenti l’avvocato dello stato L. Salis, per l’amministrazione resistente e l’avocato G. Tavolacci, per la controinteressata.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che – come emerge esplicitamente dal verbale della Commissione aggiudicatrice n°11 in data 28/3/2007 – la costituenda ATI fra le ricorrenti è stata esclusa dalla gara per aver proposto un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a quella richiesta dal disciplinare tecnico;

b) che col primo motivo del gravame principale le ricorrenti, pur non contestando la sussistenza della riferita carenza progettuale, deducono, avverso l’impugnata esclusione dalla gara, unicamente censure di eccesso di potere;

c) che avendo il provvedimento di esclusione natura vincolata le censure di eccesso di potere sono inammissibili;

d) che, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono (secondo motivo), nessuna illegittimità può derivare dal fatto che l’amministrazione non abbia comunicato loro l’esclusione dalla gara con le relative motivazioni;

e) che l’interesse strumentale fatto valere dalle ricorrenti con gli ulteriori motivi dell’impugnazione principale, volti a determinare l’esclusione dalla procedura concorsuale delle restanti concorrenti, non può trovare soddisfazione, in quanto non è stata evocata in giudizio la TEPOR s.p.a. seconda classificata;

f) che alla luce di quanto sopra il ricorso principale si caratterizza per la manifesta inammissibilità, circostanza questa che ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata;

g) che dall’inammissibilità del ricorso principale discende l’improcedibilità di quello incidentale;

h) che le spese liquidate come in dispositivo debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Dichiara inammissibile il ricorso principale in epigrafe e per l’effetto dichiara improcedibile quello incidentale.

Condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione e della controinteressata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila) pro parte, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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