ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n°445/07 proposto dalla Mambrini Costruzioni s.r.l. e dalla Silo Impianti Industriali s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Napolitano ed Ettore Atzori ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, piazza Repubblica n°10;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliata;
e nei confronti
della INFRAS s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Biagetti e Gianmarco Tavolacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Carbonia n° 22;
per l’annullamento
del provvedimento 13/4/2007 n° 5712 con cui l’Università degli Studi di Cagliari ha comunicato alla costituenda ATI fra le ricorrenti che con decreto rettorale 5/472007 n°713 era stato aggiudicato alla INFRAS l’appalto concorso concernente la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione del primo lotto funzionale degli edifici da adibire a laboratori ed uffici per i Dipartimenti di Meccanica e Trasporti della Facoltà di Ingegneria;
di tutti i verbali di gara ed in particolare di quello n°11 in data 28/3/2007 con cui la Commissione aggiudicatrice ha escluso dalla gara la costituenda ATI fra le ricorrenti;
della lettera d’invito 30/6/2006 n° 9769;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.
Visto il ricorso incidentale da quest’ultima proposto.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato E. Atzori per le ricorrenti l’avvocato dello stato L. Salis, per l’amministrazione resistente e l’avocato G. Tavolacci, per la controinteressata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
a) che – come emerge esplicitamente dal verbale della Commissione aggiudicatrice n°11 in data 28/3/2007 – la costituenda ATI fra le ricorrenti è stata esclusa dalla gara per aver proposto un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a quella richiesta dal disciplinare tecnico;
b) che col primo motivo del gravame principale le ricorrenti, pur non contestando la sussistenza della riferita carenza progettuale, deducono, avverso l’impugnata esclusione dalla gara, unicamente censure di eccesso di potere;
c) che avendo il provvedimento di esclusione natura vincolata le censure di eccesso di potere sono inammissibili;
d) che, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono (secondo motivo), nessuna illegittimità può derivare dal fatto che l’amministrazione non abbia comunicato loro l’esclusione dalla gara con le relative motivazioni;
e) che l’interesse strumentale fatto valere dalle ricorrenti con gli ulteriori motivi dell’impugnazione principale, volti a determinare l’esclusione dalla procedura concorsuale delle restanti concorrenti, non può trovare soddisfazione, in quanto non è stata evocata in giudizio la TEPOR s.p.a. seconda classificata;
f) che alla luce di quanto sopra il ricorso principale si caratterizza per la manifesta inammissibilità, circostanza questa che ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata;
g) che dall’inammissibilità del ricorso principale discende l’improcedibilità di quello incidentale;
h) che le spese liquidate come in dispositivo debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I
Dichiara inammissibile il ricorso principale in epigrafe e per l’effetto dichiara improcedibile quello incidentale.
Condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione e della controinteressata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila) pro parte, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.
Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009
Il Segretario Generale
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it