Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26476 – Pres. GIORDANO Umberto – Est. CANZIO Giovanni – G.G. IMPUGNAZIONI – Necessario accertamento con sentenza irrevocabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 5/12/2008, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata da G.G., condannato dalla Corte d’assise di appello di Catania, con sentenza divenuta irrevocabile il 19/9/1990, alla pena dell’ergastolo per concorso in omicidio dei CC F.S. e A.C., uccisi nella notte del (OMISSIS) all’interno della caserma di (OMISSIS), e per i connessi reati di armi.
Le nuove prove allegate alla domanda erano costituite principalmente (oltre alle dichiarazioni dell’avv. Francesco Lauda, officiato dai familiari della difesa del G., che era stato fermato dai CC la notte del (OMISSIS), e dei coniugi G.) dalle testimonianze rese l'(OMISSIS) al Procuratore della Repubblica di Trapani da O.R., ex carabiniere intervenuto nelle indagini per l’attentato in caserma, circa l’avvenuta sottoposizione a "torture" e "sevizie", da parte del nucleo dei carabinieri diretti dal tenente R., delle persone fermate in quella occasione e portate in caserma, fra le quali il chiamante in correità V.G., lo stesso G. e gli altri indagati.
Rilevava in proposito la Corte territoriale che le nuove prove avevano ad oggetto le accuse di violente pressioni esercitate dai CC per ottenere la chiamata in correità del V. e le confessioni degli indagati, "già elaborate dagli imputati nell’immediatezza dei fatti e non considerate incisive" dai giudici della cognizione; sicchè, da un lato, le dichiarazioni dell’ O. "oltre a dover superare il vaglio di attendibilità e credibilità, hanno necessità di ulteriori riscontri", e, dall’altro, "è necessario che le relative responsabilità vengano accertate giudizialmente in modo definitivo e solo successivamente potrà essere valutata l’incidenza delle torture, ove sussistenti, sulla posizione di G.".
2. – Avverso detta ordinanza i difensori del G. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione denunciandone violazione di legge e vizio motivazionale, in considerazione della prevalente esigenza di un approfondimento dibattimentale e di una valutazione critica delle nuove prove, poste a fondamento della domanda di revisione, sul punto decisivo se le prove dichiarative poste a fondamento della condanna dell’imputato (la chiamata in correità del V., morto in carcere e mai sentito in dibattimento, e le confessioni, poi ritrattate, dei coimputati) fossero state, o non, estorte dagli investigatori con metodi violenti e illegali.
3. – Le censure sono fondate.
L’ordinanza di inammissibilità, limitandosi ad una mera enunciazione delle prove dichiarative poste a fondamento della domanda di revisione, non ne contesta il connotato di sostanziale novità rispetto a un tema pure trattato nel giudizio di cognizione. E però, da un lato si risolve nell’esposizione della prospettiva di estraneità dell’istante al fatto omicidiario, omettendone ogni valutazione di tipo analitico o sintetico, e dall’altro non si dispiega nel doveroso apprezzamento della loro complessiva attitudine dimostrativa a porre in crisi l’originario costrutto accusatorio e la conseguente affermazione di responsabilità del G..
D’altra parte, l’assunto della resistenza di quest’ultima (della quale non sono neppure indicate gli elementi di prova che ne hanno costituito il fondamento) al nuovo quadro probatorio prospettato dal richiedente appare meramente apodittico, in quanto del tutto sprovvisto di apparato argomentativo idoneo ad evidenziarne la solidità, apparendo assolutamente inadeguate e non puntuali, con riguardo alla fase di ammissibilità della richiesta, le argomentazioni circa la necessità che le dichiarazioni dell’ O. siano sottoposte al consueto vaglio di credibilità e che necessitino di opportuni riscontri.
I gravi e illegali atti di violenza denunziati a carico degli investigatori – asserita causa della condanna dell’imputato – ben possono, infatti, essere fatti valere nel giudizio di revisione, a prescindere dalla sentenza irrevocabile di condanna (richiesta, invece, come presupposto della domanda dal combinato disposto dell’art. 630 c.p.p., lett. d, e art. 633 c.p.p., comma 3) o comunque dall’avvio del relativo procedimento penale per queste eventuali ipotesi di reato, quando le prove dell’illecito (nella specie: le postume rivelazioni del carabiniere O.) siano emerse soltanto dopo che sia sopravvenuta una causa estintiva di siffatto reato, come la prescrizione.
In tal caso, attesa la prevalenza dell’interesse all’accertamento della verità sostanziale sull’esigenza di verifica formale della responsabilità del terzo, il dato storico rivelato mediante rituali dichiarazioni testimoniali, sempre che esse ineriscano (come nella specie) a circostanze assolutamente significative ai fini dell’affermazione di responsabilità e della condanna dell’imputato, ben può direttamente formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice della revisione, superandosi la necessità del preventivo giudicato formatosi in esito a un autonomo processo (Cass. Sez. 3^, 28/11/2007 n. 4960/08, Galli, rv. 239088, Sez. 5^, 14/7/1993, Srangio, rv. 196153; Sez. 1^, 22/4/1991, Taldone, rv. 187247; Sez. 1^, 2/7/1985, Jovinella, rv. 170597).
4. – Di talchè, deve concludersi che la Corte territoriale è pervenuta con motivazione carente e non aderente alla ratio del modulo procedimentale previsto per la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della richiesta, al negativo apprezzamento prognostico di affidabilità e perciò di idoneità "ictu oculi" delle prospettate nuove prove dichiarative a ribaltare, nel giudizio di revisione, il costrutto accusatelo e l’affermazione di responsabilità del G., contenuta nella sentenza di condanna.
L’impugnata ordinanza va annullata con rinvio, per nuovo e più approfondito esame della portata delle nuove prove, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, a norma dell’art. 634 c.p.p., comma 2, sost. dalla L. 23 novembre 1998, n. 405, art. 1.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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