Corte cost. 26-06-2009 (09-06-2009), n. 189 (ord.) – Pres. Amirante F. – Rel. De Siervo U.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, comma 3, lettera a), e dell’Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge della Regione Valle d’Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 – 19 giugno 2008, depositato in cancelleria il 24 giugno 2008 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta.
Ritenuto che con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 16 giugno 2008, pervenuto presso la sede della destinataria Regione il successivo 19 giugno e depositato il giorno 24 dello stesso mese, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all’art. 3, lettera l), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9, comma 3, lettera a), nonché dell’Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge della Regione Valle d’Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta 15 aprile 2008, n. 16;
che la legge regionale n. 4 del 2008 disciplina l’organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, comprensivo delle attività di allarme, soccorso, trasporto, comunicazione, accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera, «al fine di assicurare un tempestivo intervento in ogni caso di evento critico di natura sanitaria», regolando, altresì, le modalità di trasporto sanitario non urgente di feriti ed infermi mediante l’utilizzo di mezzi idonei allo scopo;
che l’art. 8 della legge regionale in oggetto dètta disposizioni in materia di inquadramento della dirigenza medica nel ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale, stabilendo che «i medici convenzionati per l’emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’Azienda USL, con un’anzianità di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l’inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi)»;
che il successivo art. 9, comma 3, lettera a), stabilisce che nelle «sedi di ambulanze medicalizzate», attive nell’arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell’anno, opera, di norma, oltre al personale sanitario, dipendente o convenzionato, personale tecnico specializzato, per la definizione dei cui compiti e delle cui funzioni la norma rinvia all’Allegato A della stessa legge regionale;
che, secondo l’Allegato A, il personale suddetto opera «previa specifica formazione e certificazione riconosciuta dall’Azienda USL ed in coerenza con il piano di formazione continua, sulla base delle disposizioni regionali vigenti», svolgendo le attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore, oltre ad attività di tecnico operatore di centrale e di formatore;
che il ricorrente denuncia, innanzitutto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale n. 4 del 2008, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché dell’art. 3, lettera l), dello statuto speciale;
che, secondo il ricorrente, la censurata disposizione, prevedendo l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l’emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge, protrarrebbe l’efficacia della norma transitoria contenuta nell’art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «che ha ormai esaurito i suoi effetti»;
che invero – prosegue la difesa erariale – la citata norma transitoria consentiva l’inquadramento nel ruolo sanitario, previa maturazione del requisito consistente nel possesso di cinque anni di servizio a tempo indeterminato, dei soli medici addetti alle aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che fossero in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);
che, così disponendo, l’impugnato art. 8 si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella suddetta disposizione statale e, conseguentemente, con l’art. 3, lettera l), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» e con le relative norme di attuazione;
che il ricorrente si duole, altresì, della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita alla Regione di cui si tratta anche la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», ai sensi della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
che la stessa disposizione è pure censurata in relazione all’obiettivo di contenimento della spesa per il personale di cui all’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente, riconosciuta alla Regione in tale materia dall’art. 117, terzo comma, Cost.;
che la medesima disposizione contrasterebbe, infine, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., attribuendo ad un gruppo di medici individuato in modo del tutto arbitrario ed ingiustificato nonché oltre i limiti derogatori previsti dalla predetta norma statale di principio, un trattamento di maggior favore rispetto ad altri colleghi che prestano servizio in condizioni analoghe, e concedendo, attraverso l’inquadramento in questione, l’accesso al ruolo sanitario in assenza di concorso pubblico;
che l’art. 9, comma 3, lettera a), e l’Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge regionale in oggetto sono impugnati per asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell’art. 3, lettera l), dello statuto speciale;
che per il ricorrente l’impugnata disciplina, individuando, nell’ambito del personale tecnico specializzato che opera nell’attività di soccorso e di trasporto degli infermi, la figura dell’«autista soccorritore» e le connesse «attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore», eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» riconosciuta alla Regione dall’art. 3, lettera l), dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché in materia di «professioni» e di «tutela della salute» che devono ritenersi attribuite a detta Regione dall’art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
che – sostiene il ricorrente – l’Allegato A, nell’elencare le attività dell’autista soccorritore, per un verso utilizza formule ampie e generiche che possono tradursi, in concreto, nella possibilità di svolgere attività riservate a professionisti sanitari e, per altro verso, nel prevedere la possibilità che l’autista soccorritore si occupi di specifiche problematiche di medicina d’urgenza, «di fatto» autorizza detto operatore a porre in essere attività a carattere sanitario che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell’autista-soccorritore e rientrano in maniera inequivocabile nelle competenze delle professioni sanitarie degli infermieri;
che, così disponendo, le impugnate disposizioni individuerebbero «di fatto» una nuova professione sanitaria, ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte e recepito nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), in particolare negli artt. 1, comma 3, e 4, comma 2, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
che, con atto depositato l’11 luglio 2008, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta la quale, riservandosi ogni più ampia difesa, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del presente ricorso.
Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Valle d’Aosta, con la legge regionale 6 aprile 2009, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4), pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale 14 aprile 2009, n. 15, è intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure;
che, proprio in considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate, il ricorrente, con atto notificato alla Regione Valle d’Aosta nella persona del Presidente in carica il 13 maggio 2009 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Valle d’Aosta, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 28 maggio 2009;
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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