Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26475 – Pres. GIORDANO Umberto – P.M. MONETTI Vito – R.M.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. – Con ordinanza, deliberata il 13 novembre 2008 e depositata il 14 novembre 2008, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l’opposizione, proposta il 15 novembre 2006, da R.M. (già indagato per la ricettazione di "copiosa quantità di oggetti preziosi") avverso la ordinanza 16 ottobre 2006 di rigetto della richiesta di restituzione del corpo del reato motivando: nel disporre, giusta decreto 26 ottobre 2001, l’archiviazione del procedimento penale a carico dell’instante, il giudice per le indagini preliminari ha ordinato: il "dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, ossia alle persone che hanno subito il furto dei gioielli, ove identificabili dalla polizia giudiziaria; in caso contrario si dispone sin da ora la confisca"; la archiviazione è stata disposta esclusivamente in dipendenza della inutilizzabilità della spontanea confessione dell’indagato in ordine alla ricettazione dei gioielli di provenienza furtiva; la inutilizzabilità della confessione del R. rileva ai soli fini del dibattimento, ma "non intacca il valore probatorio" delle dichiarazioni; risulta, pertanto, pacifica "la non appartenenza al R. degli oggetti preziosi"; a fronte della mancata individuazione dei proprietari dei gioielli rubati, aventi diritto alla restituzione, l’instante non può far valere il favor possessionis", rispetto a beni sicuramente di proprietà altrui; e, se, in carenza di condanna, non è consentita la confisca facoltativa, soccorre, tuttavia, la previsione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), emanato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 151; sicchè deve essere ordinata la vendita dei preziosi sequestrati.
E, contestualmente, il giudice della esecuzione ha, per l’appunto, disposto la vendita dei beni in sequestro, mandando la cancelleria per l’esecuzione.
2. – Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Domenico Ducei, mediante atto recante la data del 5 dicembre 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e c), inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 262 c.p.p., comma 4, e D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 151, nonchè inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 191 c.p.p. e art. 350 c.p.p., comma 7.
Il difensore, con ampio resoconto della vicenda e citazione di vari arresti di questa Corte in tema di sequestro probatorio, sostiene: la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni confessorie, rese da R. ai sensi dell’art. 350 c.p.p., comma 7, rileva anche nella fase della esecuzione; in ogni caso le suddette dichiarazioni non hanno valore probatorio, non sembrando "che possa, aprioristicamente, escludersi una ipotesi di calunnia o, addirittura di autocalunnia";
pertanto, "in mancanza di contrapposte pretese di terzi", la dichiarazioni in parola non scalfiscono "il favor possessionis" dell’instante; sicchè, in seguito alla caducazione del sequestro probatorio per effetto della archiviazione, i beni sequestrati devono essere restituiti a chi ne aveva la disponibilità al momento del sequestro.
3. – Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 14 aprile 2009, ribadisce che, in materia di sequestro probatorio, "la caducazione del vincolo", conseguita alla archiviazione, "importa l’obbligo della restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al qual sia stato sottratto". 3. – Il ricorso non merita accoglimento.
Pur se il giudice a quo dimostra di considerare invalida la confisca disposta sub condicione contestualmente alla archiviazione del procedimento a carico del ricorrente, R. non ha titolo per instare per la restituzione dei preziosi confiscati.
Privo di pregio è il riferimento contenuto nel ricorso allo jus possessionis.
Questa Corte, infatti, a Sezioni Unite, ha stabilito: "il giudice dell’esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l’effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all’art. 264 c.p.p., stante il principio che, per l’accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello jus possidendi" (sentenza 3 luglio 1996, n. 9149, Chabni Samir, massima n. 205705; cui adde: Sez. 3^, 20 febbraio 1997, n. 720, Giustozzi, massima n. 207637; Sez. 1^, 10 maggio 2005, n. 22154, Secchiano, massima n. 231666; e, da ultimo, Sez. 1^, 13 febbraio 2008, n. 8997, Lattanzi, massima n. 239517, secondo la quale la restituzione deve essere disposta solo a favore di chi "vanti una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova rigorosa del suo jus possidendi").
Nè, peraltro, nella specie giova, comunque, al ricorrente il richiamo degli arresti invocati (peraltro affatto isolati) secondo i quali per ottenere la restituzione delle cose sequestrate "non occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis" (Cass, Sez. 5^, 22 settembre 2006, n. 35370, Pierini, massima n. 235205 e Sez. 2^, 6 luglio 2005, n. 26462, Di Rocco, massima n. 231960). Secondo tali pronunce la restituzione a favore del mero possessore è, invero, sempre subordinata alla condizione che non sia stata accertata la "illiceità dell’acquisto" ovvero che "manchi la prova dell’altruità delle cose".
Orbene, in proposito, è destituito di fondamento l’assunto difensivo della inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie di R. circa la ricettazione dei gioielli.
L’art. 350 c.p.p., comma 7, – per pacifica giurisprudenza – circoscrive rigorosamente alla sola fase dibattimentale la inutilizzabilità delle dichiarazioni (confessorie) spontaneamente rese dall’indagato.
In materia di restituzione della cose sequestrate operano, invece, le disposizioni della legge civile, alla stregua del richiamo dell’art. 263 c.p.p., comma 3, in relazione all’art. 262 c.p.p., comma 1.
Epperò la confessione della provenienza furtiva della cose detenute rassegnata da R. fa piena prova ai sensi dell’art. 2735 cod. civ..
La polizia giudiziaria è, infatti, assimilabile al rappresentante della parte (nella specie: i soggetti derubati); gli è che ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, nell’assolvimento della funzione istituzionale, operano (anche) per il recupero della refurtiva e, pertanto, assumono – sul piano della valutazione in chiave civilistica – la veste del gestore colla contemplatio domini, ai sensi dell’art. 2028 c.c..
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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