Cass. pen., sez. I 26-05-2009 (06-05-2009), n. 21680 – Pres. SILVESTRI Giovanni – A.R. INDAGINI PRELIMINARI – Decorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza depositata in data 10.12.2008 alle ore 07, 50 il Gip del Tribunale di Arezzo, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni di legge, convalidava l’arresto di S.D., A.R. (cl. (OMISSIS)), P.A., V. V. e An.Ra. (cl. (OMISSIS)), indagati per concorso in duplice tentato omicidio ed in detenzione e porto illegali di una pistola nonchè di munizioni. In esito a tale convalida ed agli interrogatori di garanzia, lo stesso Gip applicava nei confronti di S.D., A.R. (cl. (OMISSIS)) e P. A. la custodia cautelare in carcere e nei confronti di V. V. e An.Ra. (cl. (OMISSIS)) la misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna. In particolare, per quanto riguarda i termini della convalida (che sarà l’unico motivo del gravame qui proposto), detto Gip rilevava come l’arresto risultasse avvenuto alle ore (OMISSIS) e che la richiesta di convalida – con i relativi atti – fosse stata trasmessa dal P.M. alle ore 9,40 del successivo giorno 8. Riteneva poi la sussistenza di situazione di quasi flagranza, posto che il duplice tentato omicidio era avvenuto la sera del giorno 5 circa alle ore 22, le indagini si erano protratte l’intera notte, e gli indagati erano stati rinvenuti tutti insieme nella casa del S. ove era stata trovata e sequestrata la pistola in questione.
2. Avverso l’ordinanza di convalida proponevano ricorso per cassazione An.Ra. (cl. (OMISSIS)), A.R. (cl. (OMISSIS)) e V.V. che, con atti separati ma del tutto conformi, denunciavano violazione di legge rilevando come la concreta ed effettiva privazione della libertà fosse in realtà avvenuta alle ore 00,30 del giorno (OMISSIS) (quando erano stati portati in caserma) e quindi, dovendosi avere riguardo a tale orario, la convalida fosse tardiva, con sua conseguente nullità e perdita di efficacia dell’arresto; diversamente opinando, e cioè ove si ritenesse effettivo l’orario dell’arresto come formalmente risulta (ore 10 del giorno (OMISSIS)), lo stesso sarebbe avvenuto fuori della necessaria flagranza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
4. I ricorsi, fondati, meritano accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione. Ed invero la questione di diritto posta dai ricorrenti fa riferimento all’identificazione del momento a quo in ordine alla verifica del rispetto dei termini per la convalida dell’arresto, e cioè se esso sia quello della formale redazione del relativo verbale, ovvero quello dell’effettiva apprensione fisica della persona arrestata. Tale questione è stata già risolta da questa Corte di legittimità con una serie di pronunce che qui occorre richiamare, ribadendone il contenuto (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 42829 in data 10.10.2003, Rv. 227301, Boschet e altri; Cass. Pen. Sez. 1, n. 22156 in data 10.05.2005, Rv. 232394, P.M. Cicconi, ecc), secondo cui occorre far riferimento, ai fini del controllo del rispetto dei termini per la convalida, non già al momento della redazione formale del verbale (che può tardare anche varie ore), ma al momento effettivo della concreta apprensione fisica del soggetto interessato, che è quello della reale privazione della libertà.
Tale regola subisce un obbligato correttivo solo ove il tempo ulteriore trascorso si sia reso necessario per gli accertamenti sull’identità della persona arrestata (cfr. art. 349 c.p.p., comma 4).
Nella presente fattispecie tale ultima ipotesi assolutamente non ricorre, non essendovene traccia negli atti, e comunque essendo fin da subito certa l’identità delle persone arrestate. Ciò posto, risulta evidente che la verifica del rispetto dei termini per la convalida, nella presente fattispecie, dovrà essere fatta tenendo presente non già l’orario che compare nel formale verbale di arresto (ore 10 del (OMISSIS)), ma quello dell’effettiva apprensione fisica dei soggetti arrestati, odierni ricorrenti. In tal senso risulta che gli stessi furono accompagnati in Caserma dei Carabinieri alle 00,30 di quel (OMISSIS). Da tale momento si dovrà, dunque, calcolare il rispetto dei suddetti termini. In tal senso va quindi rilevato come la trasmissione degli atti al Gip da parte del P.M., con la richiesta di convalida, avvenne alle ore 08,40 del giorno (OMISSIS), e cioè quando il termine di 48 ore di cui all’art. 390 c.p.p., comma 1 era già scaduto, con l’inevitabile esito di inefficacia dell’arresto sancito dal cit. art. 390 c.p.p., comma 3. A nulla poi vale, attesa tale prima violazione dei termini in tal modo sanzionata, che la convalida da parte del Gip sia avvenuta nel rispetto delle 48 ore da quando gli arrestati erano stati messi a sua disposizione, atteso che detto Gip avrebbe comunque dovuto rilevare l’anzidetta inosservanza dei termini di cui al cit. art. 390.- Ciò posto, l’ordinanza impugnata va annullata nella parte in cui è stata pronunciata convalida dell’eseguito arresto dei tre odierni ricorrenti.
E’ peraltro del tutto pacifico che la dichiarata nullità della convalida non travolge il successivo provvedimento cautelare, che dunque resta valido per i tre odierni ricorrenti, stante la ben nota autonomia delle due figure processuali (Cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 5740 in data 05.12.2007, Rv. 239031, Haxhija; Cass. Pen. Sez. 3, n. 42074 in data 16.10.2008, Rv. 241498, Pusceddu; ecc.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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