Cass. pen., sez. IV 21-05-2009 (08-05-2009), n. 21285 – Pres. MOCALI Piero – PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO di TRENTO REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Luogo di esposizione della cosa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza del 13/6/2007 la Corte di Appello di Trento, decidendo sul gravame proposto da B.R. avverso la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7 di autovettura lasciata in sosta in un cantiere, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di furto semplice, previa esclusione dell’aggravante contestata dell’esposizione alla pubblica fede, perchè l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per manco di querela.
Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, deducendo erronea applicazione della legge sul rilievo che sarebbe giuridicamente errato desumere dall’omessa chiusura del cancello del cantiere, ove era stata lasciata con le chiavi inserite l’autovettura, una circostanza che, di per sè, escluda l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, contrariamente all’assunto dei giudici di appello, è principio consolidato, affermato da questa Corte, che la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625 c.p., n. 7, terza ipotesi, non è correlata alla natura pubblica o privata del luogo ove si trova la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato.
Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o di sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che rilevi l’adozione o meno da parte del proprietario di cautele, quali nell’ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle porte o dei vetri, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo et similia, facilmente superabili, stante la correlazione tra affidamento e dovere dei consociati di astenersene dall’approfittarne.
Può solo aggiungersi, sul punto, che il richiamo alla consuetudine, espresso nell’art. 625 c.p., n. 7, a proposito della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, corrisponde alla pratica, di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, di lasciare incustodite certe cose, in determinate circostanze, prescindendo dalla natura pubblica o privata del luogo in cui le cose medesime siano state lasciate.
Orbene, non appare in sintonia con tale principio la decisione impugnata, la quale è giunta ad escludere l’aggravante in parola sol perchè il cancello del cantiere edile era stato lasciato momentaneamente aperto al pubblico e l’autovettura sottratta dall’imputato trovavasi, con le chiavi nel quadro, all’interno di quello spazio, solo temporaneamente incustodito, definito di natura privata.
La sentenza va, pertanto, annullata ed i giudici di rinvio dovranno procedere a nuovo giudizio conformandosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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