Cass. pen., sez. VI 07-05-2009 (06-05-2009), n. 19318 – Pres. LATTANZI Giorgio – P.M. Selvaggi Eugenio – I.C. RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – Mandato di arresto europeo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
I.C., destinatario di una richiesta di mandato di arresto europeo (n. 14 del 29 maggio 2007 della Autorità giudiziaria di Botosani), in relazione alla sentenza n. 190 della Corte di appello di Suceava, in data 16 aprile 2007, di condanna (irrevocabile) alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di lesioni gravi, ricorre, a mezzo del suo difensore, contro il provvedimento 9 aprile 2009 del Presidente la Corte di appello di Bari che ha disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria romena, deducendo:
1) che il consenso all’estradizione era stato manifestato, al momento dell’arresto, avanti l’autorità di Polizia giudiziaria e poi ribadito avanti al Presidente della corte di appello, alla presenza del difensore d’ufficio, che si definisce "persona insipiente";
2) che, una volta nominato un difensore di fiducia, l’I. aveva comunicato, tramite l’autorità penitenziaria, la sua diversa volontà di non consentire alla consegna allo Stato di Romania (documento in data 27 marzo 2009 trasmesso alla Corte di appello di Bari);
3) che la vera volontà dell’ I. è quella espressa in tale successiva comunicazione;
4) che il reato commesso in (OMISSIS) è antecedente alla data del 2 maggio 2006 e pertanto suscettibile di applicazione del beneficio dell’indulto.
Il Procuratore generale ha rilevato l’incompetenza funzionale del Presidente della Corte di appello e ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il rilievo del Procuratore generale è fondato.
Risulta infatti dagli atti:
a) che l’I., arrestato il (OMISSIS), il successivo giorno (OMISSIS), alla presenza del difensore d’ufficio, ha ribadito e confermato al Presidente – che procedeva ex art. 13, comma 1 mandato di arresto europeo – il consenso alla consegna richiesta;
b) che lo stesso giorno il Presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto;
c) che il (OMISSIS), l’interessato, dopo l’avvenuta nomina di un difensore di fiducia, con documento, trasmesso alla corte distrettuale il 30 marzo 2009, ha dichiarato testualmente: di "non aver nessuna intenzione di prestare il consenso all’estradizione" e che la diversa e contraria affermazione era "frutto di un errore dovuto alla sua condizione, alla difficoltà della lingua ed alla mancanza di consigli legali";
d) che, con provvedimento 9 aprile 2009, depositato lo stesso giorno, il Presidente della terza sezione penale della Corte di appello, su delega tabellare del Presidente della Corte e senza una preventiva decisione del collegio, ha disposto la consegna immediata dell’ I. in adesione alla richiesta dell’Autorità straniera.
Tanto premesso, devesi rilevare che mentre compete al Presidente della Corte di appello (o al magistrato della corte da lui delegato) la pronuncia del decreto motivato che pone immediatamente in libertà l’arrestato, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 13 comma 2 prima parte I. n. 69 cit, oppure la pronuncia della ordinanza di convalida, nella sussistenza delle condizioni di legge, vada invece escluso che rientri nei poteri del Presidente la decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, tenuto conto della precisa dizione della L. n. 69, art. 14, comma 4: "nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la Corte di appello provvede con ordinanza … alla decisione sulla richiesta di esecuzione".
Anche nel caso di consenso alla consegna quindi è la "Corte di appello" che deve provvedere sulla richiesta, e non il suo "presidente (o il delegato)": trattasi infatti di una deliberazione la quale, concernendo il giudizio sulla validità del consenso e sull’esistenza delle condizioni per la consegna, è naturale che sia rimessa al giudice cui è attribuita in generale la competenza nella procedura passiva di consegna (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 5), e non al solo presidente che ha raccolto la manifestazione di volontà del consegnando.
Conclusione questa che non è affatto neutralizzabile dalla impropria espressione contenuta nello stesso art. 14, comma 5 che nel dare disposizioni sul tempestivo deposito del "decisum" e sugli adempimenti di cancelleria, successivi alla materiale redazione del provvedimento di consegna (depositi-avvisi-copie), parla di "ordinanza emessa dal presidente della corte di appello", espressione che deve ritenersi riferita semplicemente alla forma del provvedimento collegiale da adottare (ordinanza e non sentenza) e alla sua redazione e sottoscrizione da parte del presidente, com’è naturale che avvenga trattandosi di ordinanza.
Non c’è quindi un’attribuzione di competenza al singolo Presidente della corte distrettuale, che risulterebbe fuori luogo e contraria alle regole di controllo successivo che in materia di estradizione e di mandato di arresto europeo connotano tutte le attività monocratiche.
Nè deve sorprendere l’inesattezza tecnica dell’espressione "ordinanza emessa dal presidente", contenuta nell’art. 14, comma 5 cit., perchè varie altre inesattezze sono riscontrabili nella L. 22 aprile 2005, n. 69. Tra queste nella disciplina del consenso è significativa quella contenuta nell’art. 22 che, dopo avere espressamente previsto nel comma 1 il ricorso per cassazione sia contro la sentenza sia contro l’ordinanza relativa alla consegna, stabilisce, nel comma 2, che "Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza", mentre evidentemente non può non essere sospesa anche l’esecuzione dell’ordinanza, perchè se questa venisse eseguita il ricorso per cassazione risulterebbe privo di utilità.
Il provvedimento presidenziale va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Inoltre, poichè nel termine stabilito dalla L. n. 69 cit., art. 14. non è intervenuta la decisione conseguente al consenso (tale non potendo ovviamente ritenersi quella emessa dal presidente funzionalmente incompetente), deve disporsi, a norma dell’art. 21, stessa legge, l’immediata liberazione di I.C., se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Dispone l’immediata liberazione di I.C., se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p., e alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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