Cass. pen., sez. VI 28-05-2009 (08-05-2009), n. 22448 (ord.) – Pres. AGRO’ Antonio S. – P.F. MISURE CAUTELARI – Incidenza sulla validità del provvedimento cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1 .-. P.F. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal GIP di Tivoli in data 17-12- 08 per i reati di cui agli artt. 572, 582, 583 e 585 c.p..
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il P. sottolinea che la misura custodiale era stata disposta nei suoi confronti unicamente in riferimento alla esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a) e sostiene che non sarebbe stata fornito alcuna concreta motivazione in ordine alla effettiva sussistenza dell’ipotizzato pericolo di inquinamento probatorio derivante dai possibili incontri da parte sua con la parte offesa, S.A..
Nel ricorso si lamento altresì la illogicità della motivazione in riferimento al criterio di scelto della misura cautelare e la violazione dell’art. 302 c.p.p. per nullità dell’interrogatorio, effettuato senza che fosse stato dato avviso al difensore di fiducia, da lui regolarmente nominato.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha, anche se in modo conciso, correttamente posto in evidenza che la accertato violento personalità dell’indagato imponeva la effettività della tutela della genuinità della "fonte probatoria orale" costituita dalla persona offesa, S. A.. Oltre a ciò il Tribunale ha anche, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza in capo al P. sempre in considerazione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell’indagato, con ciò concludendo nel senso che, nel quadro delineato, l’unica misura idonea a tutelare le esigenze cautelari era la custodia in carcere.
In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presento affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) nel quale si risolvono le censure proposte con il ricorso.
Inammissibile è anche la censura incentrato nella dedotta violazione dell’art. 302 c.p.p., in quanto in tema di misure cautelari, la nullità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., come atto successivo all’adozione di un provvedimento cautelare (derivi esso dalla nullità o comunque dalla invalidità del prescritto avviso al difensore o da qualsivoglia altra ragione) non può incidere sulla validità del provvedimento cautelare, ma può dar luogo unicamente (quando la misura applicato sia quella della custodia cautelare) alla liberazione dell’imputato (o dell’indagato) a norma del citato art. 302 c.p.p., liberazione che, qualora non sia disposta di ufficio, va chiesta al giudice procedente il quale dovrà provvedere con ordinanza, soggetta ad appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., comma 1, (sez. 1^, sentenza n. 4101 del 04/11/1991, Rv.
188668, Ugon).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1000.00 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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