Cass. pen., sez. I 28-05-2009 (08-05-2009), n. 22382 – Pres. SILVESTRI Giovanni – GUP TRIBUNALE TERNI c. TRIBUNALE TERNI IMPUGNAZIONI – Genericità dell’imputazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 16.3.09 il G.U.P. presso il Tribunale di Terni ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), la soluzione del conflitto creatosi fra il suo ufficio ed il Tribunale di Terni in ordine al procedimento penale a carico di D.L., imputato del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3 e art. 4, n. 7, per avere favorito la prostituzione di ragazze impiegate presso il locale pubblico "(OMISSIS)", del quale era gestore, mettendo a disposizione i locali di detto esercizio per incontri sessuali con clienti. Il Tribunale di Terni, con ordinanza del 3.3.09, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di D.L. e aveva disposto la restituzione degli atti al G.U.P., avendo rilevato l’estrema genericità del capo d’imputazione formulato nei confronti del D., per non essere stata ben specificata l’attività da lui svolta, idonea a favorire l’attività di meretricio delle prostitute all’interno del locale da lui gestito e per non essere state indicate nè le generalità nè il numero delle eventuali prostitute favorite dall’imputato anzidetto. Secondo il G.U.P. remittente la regressione di un procedimento penale dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari era abnorme, in quanto avvenuta al di fuori dei casi indicati dalla legge, essendo stata indicata nel capo d’imputazione con sufficiente determinazione l’attività contestata all’imputato sia con riferimento alle concrete modalità di attività, sia con riferimento al tempo del commesso reato.
La mancata specificazione delle persone danneggiate non era poi rilevante, in quanto era stato solo contestato all’imputato il favoreggiamento e non anche lo sfruttamento della prostituzione.
L’ordinanza che aveva dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio era pertanto affetta dal vizio dell’abnormità, in quanto aveva disposto un’indebita regressione del processo in mancanza dei necessari presupposti.
Il conflitto di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Terni nei confronti del Tribunale di Terni va risolto in senso negativo per il proponente. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte è qualificabile abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero il provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità di un atto può riguardare sia il profilo strutturale, quando l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, sebbene non estraneo al sistema normativo, determini una stasi del processo e ne renda impossibile la prosecuzione; il che si verifica nell’ipotesi della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (cfr. Cass. 5, 11.2.1994 n. 182; Cass. 5, 14.6.07 n. 28448; Cass. SS.UU. 20.12.07 n. 5307, rv. 238239). Ritiene il Collegio che la regressione di un procedimento penale dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari, come quella disposta dal Tribunale di Terni con l’ordinanza del 3.3.09, denunciata nella presente sede dal G.U.P. di Terni ex art. 28 c.p.p., non determini una distorsione del procedimento rispetto alla normale e naturale sequenza procedimentale prevista dalla legge, si che esso non è qualificabile come abnorme, in quanto trattasi di atto che, se pure in ipotesi illegittimo, costituisce pur sempre l’esplicitazione di un potere riconosciuto al giudice, si che esso non può considerarsi abnorme, secondo la nozione in precedenza fornita. D’altra parte, l’ordinanza emessa dal Tribunale di Terni non è idonea a provocare alcuna inammissibile stasi processuale, eliminabile solo col ricorso in Cassazione, atteso che il P.M., opportunamente sollecitato dal G.U.P., ben può procedere all’indicazione degli elementi fattuali, dei quali sia stata rilevata la carenza (cfr. Cass. 3A, 9.7.08 n. 38404, rv. 241286).
Il conflitto negativo di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Terni viene pertanto risolto nel senso di dichiarare competente il G.U.P. proponente, cui gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Terni, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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